Impossibile la datio in solutum del debito IMU per acquisire l’immobile ipotecato (Corte dei Conti Sez. contr. Emilia-Romagna n. 36 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il debito tributario relativo all’imposta municipale propria non può essere estinto, su richiesta dell’ente impositore, mediante l’acquisizione di un immobile in luogo del pagamento in denaro. La prestazione in luogo dell’adempimento di cui all’art. 1197 cod. civ. non opera in ambito tributario come istituto generale, ma solo nelle specifiche ipotesi previste dal legislatore, e nessuna disposizione in tal senso è rinvenibile nella disciplina dell’IMU. La conclusione di un eventuale atto commutativo deve rispettare i principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. e il principio di equilibrio di bilancio, restando la scelta dell’ente riconducibile ai canoni di razionalità, convenienza e correttezza gestionale.

Il Fatto

Il Comune interpella la Sezione di controllo chiedendo se possa acquistare un immobile di proprietà di una cooperativa in liquidazione volontaria, da destinare a finalità scolastiche e socioculturali, pur essendo il bene gravato da ipoteca costituita dallo stesso Comune a garanzia di un debito IMU della proprietaria.

Il quesito si articola in due domande funzionalmente collegate: la possibilità di concludere il contratto di compravendita nonostante il debito tributario e il gravame, e la possibilità di sostituire la prestazione in denaro dovuta per il tributo con l’acquisizione dell’immobile in sede contrattuale, non disponendo la cooperativa della liquidità necessaria. L’ente rappresenta che il prezzo stimato del bene è superiore al debito e che l’immobile sarebbe destinato al patrimonio indisponibile.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Sezione verifica l’ammissibilità del quesito, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, richiamando l’art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003. La richiesta è ammissibile perché proveniente dall’organo di vertice dell’ente e perché attiene alla contabilità pubblica, involgendo la gestione del patrimonio e la gestione di un’entrata tributaria, purché esaminata in termini generali e astratti.

Nel merito, la Sezione muove dal riconoscimento della capacità generale di diritto privato dell’ente, ora espressa dall’art. 1, c. 1-bis, della L. n. 241/1990. Tale capacità è però funzionalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico: anche l’attività privatistica resta vincolata ai fini istituzionali.

Sul piano tributario, la Sezione esclude la praticabilità della datio in solutum. L’obbligazione tributaria è retta dal principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. e dalla capacità contributiva ex art. 53 Cost. Il legislatore ha previsto l’adempimento mediante prestazione diversa solo in ipotesi specifiche, come l’art. 28-bis del d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 39 del D.Lgs. n. 346/1990, relative alla cessione di beni culturali. Nessuna analoga previsione esiste per l’IMU, sicché la sostituzione non è consentita. Anche la compensazione, ammessa in via generale dall’art. 8 della L. n. 212/2000, resta istituto diverso e di applicazione restrittiva.

Quanto al partenariato sociale di cui all’art. 201 del D.Lgs. n. 36/2023, la Sezione ne ammette l’astratta utilizzabilità, ma ne segnala i limiti. L’atto generale dell’ente deve predeterminare criteri riferiti a situazioni future e non a crediti già esistenti, iscritti tra i residui attivi del bilancio, la cui cancellazione può pregiudicare gli equilibri. La scelta del contraente impone inoltre il rispetto della par condicio e dell’evidenza pubblica, con la difficoltà di comparare prestazioni commutative di difficile liquidazione.

Infine, la Sezione richiama la condizione di liquidazione volontaria della cooperativa, che impone all’amministrazione di valutare l’applicazione dell’art. 166, c. 1, lett. b), CCII, non potendosi escludere a priori l’insolvenza della controparte e il rispetto della par condicio creditorum e dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Il parere è reso nei termini di cui in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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