Revoca dell’accordo quadro e affidamento sull’aggiudicazione provvisoria (TAR Puglia n. 1000 del 24.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di gara disposta prima dell’aggiudicazione definitiva è legittima quando la stazione appaltante esprima, con motivazione congrua, un ripensamento sulle modalità di scelta del contraente ritenute più rispondenti all’interesse pubblico. L’aggiudicazione provvisoria è atto endoprocedimentale a effetti instabili e non genera in capo al concorrente un affidamento qualificato, né un diritto all’aggiudicazione o alla stipula del contratto. L’onere motivazionale della revoca si calibra sulla fase procedimentale raggiunta e si attenua in assenza di aggiudicazione definitiva. Non spetta l’indennizzo ex art. 21-quinquies legge n. 241/1990 in caso di revoca di atti a effetti interinali, e la relativa domanda risarcitoria è infondata quando difetti la prova del danno.
Il Fatto
La società ricorrente partecipava alla procedura aperta indetta dal Comune di Bari per l’affidamento di un accordo quadro triennale, relativo al completamento del sistema di centralizzazione semaforica e di revisione dei varchi nelle zone centrali della città, classificandosi prima graduata. Con successiva determina dirigenziale l’amministrazione revocava in autotutela, ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, le determinazioni di approvazione degli atti di gara e di indizione, unitamente agli atti correlati, e bandiva una nuova procedura avente ad oggetto il singolo progetto esecutivo, già approvato.
La società impugnava la revoca e gli atti consequenziali, deducendo il difetto di motivazione, l’insussistenza dei presupposti dell’autotutela e la violazione dei principi di buona fede e affidamento, chiedendo in via principale il riconoscimento del diritto all’aggiudicazione e in via subordinata il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti gravava anche l’aggiudicazione definitiva della nuova gara, senza avervi partecipato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce in via generale i limiti del potere di revoca, richiamando l’orientamento secondo cui la revoca della gara pubblica è legittimamente disposta in presenza di documentate e obiettive esigenze di interesse pubblico, oppure quando derivi da una rinnovata e differente valutazione dei medesimi presupposti (TAR Campania, Napoli, n. 5368 del 2019). La valutazione dell’interesse pubblico costituisce apprezzamento discrezionale non sindacabile nel merito, salvo manifesta irragionevolezza.
Il Tribunale richiama quindi il principio per cui, prima della conclusione del procedimento, alla pubblica amministrazione va riconosciuto un ampio potere di ripensare le scelte operate sulle modalità di selezione delle controparti negoziali, con l’unico limite del rispetto delle regole di buona fede e dell’affidamento, tutelabile semmai sul piano della responsabilità precontrattuale (Cons. Stato, sez. V, n. 2358 del 2020). L’aggiudicazione provvisoria, atto instabile e ad effetti interinali, non consente di applicare pedissequamente la disciplina degli artt. 21-quinquies e 21-nonies legge n. 241/1990, non essendo l’atto conclusivo del procedimento (Cons. Stato, sez. V, n. 8273 del 2023). Ne deriva che non è configurabile una situazione di legittimo affidamento e non è richiesto un particolare raffronto tra interesse pubblico e interesse privato.
Applicando tali principi, il Collegio ritiene congruamente motivata la revoca: l’amministrazione ha dato conto delle difficoltà incontrate nel rapporto con l’appaltatore quanto al cronoprogramma del primo contratto attuativo, del rischio di perdita del finanziamento e della necessità di individuare una diversa e più rispondente modalità di scelta del contraente, mediante singoli progetti esecutivi già predisposti. Si tratta di valutazioni complessive che si sottraggono alle censure, anche in ragione del livello di affidamento ingenerato dalla sola proposta di aggiudicazione. Le doglianze relative al preteso stralcio dei lavori del primo contratto attuativo e al mantenimento del residuo accordo quadro sono pertanto infondate.
Quanto alla domanda risarcitoria, il Tribunale esclude la violazione delle regole di correttezza e l’ingiustificata interruzione delle trattative ex art. 1337 cod. civ., essendosi il Comune attivato con tempestivo ripensamento. La domanda è comunque sfornita di adeguata prova quanto ai costi del personale. Non spetta neppure l’indennizzo, che per costante giurisprudenza (Cons. Stato, sez. V, n. 3025 del 2018) è escluso in caso di revoca di atti ad effetti instabili o interinali.
I motivi aggiunti avverso l’aggiudicazione della nuova gara sono dichiarati inammissibili per la mancata partecipazione della società ricorrente, che non vanta una posizione differenziata (Cons. Stato, sez. VII, n. 11519 del 2022), e comunque improcedibili per l’acclarata legittimità della revoca. Il ricorso introduttivo è respinto, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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