Conferimento di incarichi semidirettivi e obbligo di comparazione integrale dei candidati (Cons. Stato n. 10009 del 11.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conferimento di un incarico semidirettivo da parte del C.S.M. richiede una valutazione complessiva e integrata di tutti gli indicatori previsti dal T.U. dirigenza giudiziaria, non essendo sufficiente il solo esame degli indicatori specifici. Il giudizio comparativo tra i candidati deve essere effettivo e dar conto, ancorché sinteticamente, del profilo di ciascuno, non potendosi ritenere implicitamente espresso un giudizio di parità sugli indicatori generici. Il prolungato servizio presso le direzioni distrettuali antimafia non può assurgere ad aprioristico e assorbente criterio di prevalenza, dovendosi ponderare la pluralità delle esperienze vantate dagli altri aspiranti. L’eventuale annullamento per difetto di istruttoria e motivazione non impone al ricorrente l’impugnazione autonoma del mancato rinvio degli atti alla Commissione, costituendo la restituzione della pratica un effetto consequenziale della sentenza di accoglimento.

Il Fatto

Una magistrata impugnava davanti al TAR Lazio la delibera del C.S.M. con cui l’incarico semidirettivo di Procuratore aggiunto presso un ufficio requirente distrettuale era stato conferito a un altro candidato. Ella deduceva, con tre motivi, il difetto e l’insufficienza della motivazione, il travisamento dei fatti e l’omessa comparazione tanto sugli indicatori generici quanto su quelli specifici di cui all’art. 15 del T.U. dirigenza giudiziaria.

Il Tribunale accoglieva il ricorso, rilevando che l’organo di autogoverno aveva motivato in modo scarno e apodittico, all’esito di una istruttoria carente, senza dare evidenza di avere effettivamente esaminato il profilo della ricorrente. Il C.S.M. proponeva appello, lamentando l’erroneità della sentenza sotto tre profili.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio respingeva la richiesta di differimento dell’udienza, non ravvisando i presupposti eccezionali dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e l’eccezione di inammissibilità del ricorso: la ricorrente aveva correttamente esperito l’azione di annullamento ex art. 29 c.p.a., mentre la restituzione della pratica alla Commissione costituisce effetto consequenziale dell’accoglimento, non autonomo oggetto di gravame.

Nel merito, il primo motivo era infondato. Dalla delibera emergeva che il Consiglio aveva omesso integralmente la valutazione comparativa, dedicando al profilo della candidata appena tre righe. Non reggeva l’argomento secondo cui il giudizio di prevalenza sugli indicatori specifici attestava implicitamente una parità sugli altri fattori: la valutazione dell’organo di autogoverno deve essere complessiva, frutto di un giudizio unitario e integrato (Cons. St., sez. VII, n. 7889 del 2024), e non può essere surrogata da un giudizio ex aequo inespresso.

Anche il secondo motivo era destituito di fondamento. Lo svolgimento di funzioni requirenti presso due uffici distrettuali per un lungo arco temporale non può fondare un’aprioristica prevalenza in favore del candidato prescelto, senza una ponderazione della pluralità delle esperienze altrui richiesta dall’art. 15, lett. a) del T.U. (Cons. St., sez. VII, n. 1193 del 2024). La rilevantissima esperienza del designato non dispensa dalla comparazione complessiva, che tenga conto anche degli indicatori generici e del merito.

Infine, il terzo motivo era parimenti infondato. Il coordinamento della polizia giudiziaria esercitato dal candidato in forza di apposita delega generale non poteva essergli riconosciuto quale titolo di prevalenza sotto il profilo del coordinamento di un gruppo specializzato: un sostituto procuratore D.D.A. non può non disporre del coordinamento investigativo strumentale alle indagini, riconducibile all’art. 327 c.p.p., sicché doveva escludersi ogni pregressa esperienza direttiva o semidirettiva valutabile ex art. 15, lett. b). L’appello era pertanto respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese e contributo unificato a carico del C.S.M.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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