Trasferimento d’autorità del militare e assistenza al disabile grave: fumus carente (TAR Puglia n. 133 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di delibazione sommaria cautelare, il provvedimento di trasferimento d’autorità di un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, adottato per la rimozione di una situazione di incompatibilità ambientale correlata al servizio, non presenta profili di fumus boni juris allorché risulti congruamente motivato dalle circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento. La mera deduzione di esigenze di assistenza a favore di un familiare con handicap in situazione di gravità non è di per sé sufficiente a fondare il periculum in mora, ove la sede assegnata non presenti apprezzabili differenze di distanza dai luoghi di interesse rispetto a quelle richieste.
Il Fatto
Un ufficiale dell’Arma dei Carabinieri impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento di trasferimento d’autorità per servizio, disposto dal Comando Generale dell’Arma con ordine di movimento del 31.10.2025, quale Comandante di Plotone presso il Reggimento Carabinieri “Puglia”. Il trasferimento risultava motivato dalla necessità di rimuovere una situazione di incompatibilità ambientale correlata al servizio, anche a tutela del medesimo ufficiale, e trovava presupposto in una lettera del Comando Legione, volta a far ritrovare all’Ufficiale la dovuta serenità e ad ovviare a ulteriori situazioni di disagio e incomprensioni connesse con l’attuale incarico.
Il ricorrente deduceva che il provvedimento rendeva impossibile o estremamente gravosa l’assistenza alla propria familiare, persona con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, legge n. 104/1992, diritto formalmente riconosciuto dalla stessa Amministrazione con nota del 18.11.2025, e chiedeva l’accertamento del diritto a non essere trasferito in una sede distante. Si costituiva il Ministero della Difesa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, all’esito della delibazione sommaria tipica della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito dal prescritto fumus boni juris, osservando che l’ordine di movimento impugnato appare congruamente motivato dalle circostanze di fatto emerse nel corso del procedimento. La valutazione dell’Amministrazione circa la sussistenza di una situazione di incompatibilità ambientale, funzionale al buon andamento dell’istituto militare, ha superato il primo scrutinio di legittimità proprio della fase incidentale.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha escluso la sussistenza sulla base di una comparazione tra le sedi richieste dal ricorrente e quella assegnata: tali sedi non presentano apprezzabili differenze di distanza dai luoghi di interesse rispetto a quella contestata. Ne consegue che l’esigenza di assistenza al familiare disabile grave, pure formalmente riconosciuta dall’Amministrazione, non subisce un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della natura degli interessi coinvolti, e ha respinto l’istanza. La pronuncia si inserisce nel solco del bilanciamento tra le esigenze organizzative dell’Amministrazione militare e i diritti del dipendente, richiedendo in ogni caso una verifica concreta e non meramente assertiva della dedotta compromissione delle esigenze di assistenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.