Ottemperanza e poteri del giudice sul giudicato amministrativo (C.G.A.R.S. n. 1000 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice qualifica le domande proposte avverso il provvedimento adottato in esecuzione del giudicato, distinguendo quelle attinenti all’ottemperanza da quelle concernenti il prosieguo dell’azione amministrativa. Ove ravvisi violazione o elusione del giudicato, ne dichiara la nullità e assorbe la domanda di annullamento; in caso di reiezione della domanda di nullità, dispone la conversione del rito per la riassunzione innanzi al giudice della cognizione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm. Il giudice dell’ottemperanza può definire l’effettivo contenuto del giudicato e integrare la regola del caso concreto, esercitando i poteri di merito di cui all’art. 114, comma 4, lett. a), cod. proc. amm. L’attuazione parziale o inesatta integra inottemperanza al pari dell’inerzia.
Il Fatto
Una casa di cura accreditata presso il servizio sanitario regionale aveva ottenuto, con la sentenza del C.G.A.R.S. n. 560/2023, l’annullamento parziale della delibera dell’ATI che equiparava la tariffa idrica per uso pubblico non disalimentabile – sottotipologia B alle tariffe artigianali e commerciali. Il giudicato impose di garantire una differenza tariffaria tra le due categorie.
Con la delibera n. 13/2023 l’ATI ha dato esecuzione alla decisione, riducendo del 10% la sola quota variabile. La casa di cura ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo l’elusione del giudicato e, in subordine, chiedendo la conversione del rito in azione di annullamento con indicazione del giudice competente. L’ATI e il gestore si sono costituiti, sollevando eccezioni di rito e di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il rito, verificando se le censure avverso la delibera esecutiva possano essere delibate nell’ambito dell’azione di ottemperanza. La risposta è positiva. Il vizio di nullità per violazione o elusione del giudicato ha portata generale, ma l’art. 31, comma 4, cod. proc. amm. esclude dall’azione di nullità le fattispecie riconducibili all’art. 114, comma 4, lett. b), cod. proc. amm., per le quali resta fermo il giudizio di ottemperanza.
La legittimazione spetta a chi è stato parte del giudizio di cognizione e ne è uscito vittorioso. L’ottemperanza è prolungamento dell’interesse ad agire già valutato nella sentenza. Il parametro di raffronto è dunque la decisione n. 560/2023, antecedente logico-giuridico della delibera impugnata.
Sul rapporto tra ottemperanza e annullamento, il Collegio richiama la Adunanza plenaria n. 2 del 2013. Se il nuovo provvedimento viola o elude il giudicato, se ne dichiara la nullità e la domanda di annullamento diviene improcedibile; altrimenti si dispone la conversione del rito. Nel caso concreto la domanda subordinata non indica illegittimità nuove, ma censure riconducibili alla mancata esecuzione: essa va riqualificata come domanda di ottemperanza.
Nel merito, il primo motivo è infondato. Il giudicato non imponeva la rimodulazione di tutte le tariffe, ma solo la differenziazione della categoria. Non è censurabile che l’ATI abbia tenuto conto dell’economia complessiva del servizio, né il ricorso al taglio lineare, metodologia preferenziale quando la variazione riguardi una sola tariffa.
Il secondo motivo è parzialmente fondato. La riduzione operata sulla sola quota variabile non esegue il giudicato, che impone di garantire sempre la differenza tariffaria, in ogni componente. Il Collegio dichiara quindi la parziale nullità della delibera e, in esercizio dei poteri di merito ex art. 114, comma 4, lett. a), cod. proc. amm., ridetermina il contenuto disponendo la riduzione del 10% anche sulla componente fissa. Spese compensate.
Nota della Redazione
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