Vincolo culturale e agibilità: proporzionalità dell’ordine di ripristino sulle aperture (TAR Lombardia n. 1000 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella della Soprintendenza in materia di tutela dei caratteri tipologici di un bene vincolato, ma può sindacarne la ragionevolezza, la logicità, la coerenza e l’adeguatezza della motivazione. Anche l’agibilità dell’edificio vincolato costituisce interesse pubblico, da bilanciare con l’interesse alla tutela filologica dei caratteri originari. Ne deriva che i pareri che impongano la chiusura o la modifica di aperture sono censurabili ove non verifichino la proporzionalità delle prescrizioni rispetto allo scopo e l’esistenza di alternative funzionalmente equivalenti e meglio compatibili con le linee architettoniche. Resta invece insindacabile la valutazione sulle aree esterne, sulle finiture e sui decori, per i quali le esigenze di agibilità non assumono rilievo.
Il Fatto
La ricorrente, in qualità di esecutore dei lavori, impugna l’ordinanza con cui il responsabile dell’Area Tecnica del Comune ha ingiunto la rimessione in pristino di una serie di opere abusive realizzate su un complesso immobiliare di origine ottocentesca, sottoposto a vincolo culturale, tra cui la chiusura e la modifica di alcune finestre dell’edificio B, adibito a uffici e acquistato da una società terza.
Unitamente all’ordinanza vengono impugnate le note della Soprintendenza e il parere vincolante del giugno 2023, che avevano ribadito le prescrizioni già contenute negli atti precedenti. Il Comune eccepisce l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso, sostenendo la tardività rispetto ai pareri più risalenti, l’acquiescenza dei condomini e dei proprietari e il carattere meramente confermativo del parere del 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla tardività, i pareri della Soprintendenza, pur vincolanti, si collocano in una lunga interlocuzione con la ricorrente e solo l’ordinanza di demolizione ha reso attuale l’interesse a ricorrere. Quanto all’acquiescenza degli altri destinatari, la ricorrente, in qualità di autore dell’abuso, è titolare di autonoma legittimazione ai sensi dell’art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, con posizione sostanziale disaccoppiata rispetto a quella dei proprietari. Il carattere riproduttivo del parere del 2023, poi, non determina inammissibilità, ma costituisce parte della materia contenziosa.
Nel merito, il Collegio ritiene irrilevante il richiamo all’art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004: la Soprintendenza non ha mai ragionato per categorie di volume o superficie, ma ha valutato la compatibilità paesistica delle innovazioni rispetto ai caratteri tipologici del fabbricato. Si tratta di valutazione connotata da discrezionalità tecnica, non sostituibile dal giudice, ma sindacabile sotto il profilo della ragionevolezza, della logicità e dell’adeguatezza motivazionale.
Richiamando la giurisprudenza (Cons. giust. amm. sic. n. 406 del 2021; Cons. Stato Sez. VI n. 9426 del 2024; Cons. Stato Sez. VI n. 6817 del 2024), il TAR afferma che nei provvedimenti ad elevata discrezionalità è ineludibile la valutazione di proporzionalità. Il recupero dell’immobile implica un percorso verso il ripristino estetico ma anche verso l’agibilità, anch’essa interesse pubblico. La replica dei caratteri originari, dopo il degrado, può essere solo tendenziale, lasciando spazio a quanto richiesto dalle condizioni di agibilità, senza che le modalità storiche di utilizzazione siano immutabili.
Pertanto la formazione o modifica delle finestre per garantire i rapporti aeroilluminanti non è inammissibile di per sé, ma lo diventa se non proporzionata allo scopo o se esiste un’alternativa più coerente. I pareri impugnati non hanno operato alcun bilanciamento con l’interesse all’agibilità, né verificato la proporzionalità delle aperture o l’esistenza di soluzioni alternative: sotto tali profili sono censurabili, con annullamento a cascata dell’ordinanza comunale.
Per le aree esterne, le finiture e i decori, invece, non emergono esigenze di agibilità né profili di sbarrieramento: il principio di proporzionalità non opera e le scelte dell’Amministrazione restano incensurabili. Il ricorso è accolto nei limiti indicati, con effetto conformativo che vincola l’Amministrazione a collaborare con i privati nella ricerca di una soluzione compatibile e spese compensate.
Nota della Redazione
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