Risarcimento danni da diniego riconoscimento titolo professionale (TAR Lazio n. 12446 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della Pubblica Amministrazione per lesione di interessi legittimi, da illegittimità provvedimentale o da ritardo, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.; l’esercizio illegittimo della funzione amministrativa non integra di per sé la colpa, occorrendo la dimostrazione della rimproverabilità soggettiva. Il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale, ma richiede la positiva verifica di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, gravando sul danneggiato l’onere della prova del danno, del nesso causale e dell’elemento soggettivo; il danno puramente presunto, fondato su medie statistiche, non è risarcibile.
Il Fatto
Il ricorrente, odontoiatra laureato in Romania, aveva ottenuto il riconoscimento del titolo solo all’esito di un contenzioso definito dal Consiglio di Stato con sentenza di cessazione della materia del contendere. Chiedeva quindi la condanna del Ministero della Salute al risarcimento dei danni per il mancato guadagno nel periodo in cui gli era stato impedito di esercitare la professione, quantificando la pretesa in una somma pari a € 198.600,00.
Il Ministero eccepiva l’irricevibilità del ricorso per decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 30 cod. proc. amm., contestando comunque la fondatezza della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di rito, affermando che, essendo stata proposta azione di annullamento avverso il diniego del 2020, trova applicazione esclusivamente il comma 5 dell’art. 30 cod. proc. amm., residuando il termine di centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza. I provvedimenti adottati in corso di causa non sono rilevanti ai fini del dies a quo, essendo necessaria una pronuncia che ne accerti l’idoneità a soddisfare la pretesa, quale la sentenza di cessazione della materia del contendere.
Quanto al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, il Tribunale ha precisato che essa, non essendo stata notificata, è divenuta cosa giudicata decorsi sei mesi dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 92, comma 3, cod. proc. amm. Il termine di centoventi giorni, computato tenendo conto della sospensione feriale, è stato quindi rispettato.
Nel merito, il ricorso è stato respinto richiamando precedenti conformi della stessa Sezione. Con riferimento all’elemento soggettivo, il Collegio ha escluso la colpa dell’Amministrazione, evidenziando la complessità del quadro normativo e la presenza di contrasti giurisprudenziali che avevano reso oggettivamente difficile l’individuazione della normativa applicabile al riconoscimento dei titoli conseguiti in altri Stati membri.
Sotto il profilo oggettivo, la domanda è stata rigettata per difetto di prova del danno: la pretesa risarcitoria era fondata su una mera media statistica dei guadagni degli odontoiatri, senza alcuna dimostrazione concreta del pregiudizio subito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in considerazione del complessivo andamento della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.