Il PABE di Carrara non aggrava il procedimento di autorizzazione delle cave (TAR Toscana n. 1000 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le norme tecniche di attuazione del Piano attuativo di bacino estrattivo che individuano il PABE quale parametro della valutazione di compatibilità paesaggistica, e che elencano la documentazione a corredo dell’istanza, non integrano un aggravamento procedimentale vietato. Esse specificano il contenuto della verifica di conformità al PIT-PPR e si applicano in modo differenziato secondo il singolo intervento. L’onere di allegazione si riduce quando la variante non richieda nuova autorizzazione, sicché non sussiste contrasto con il principio di semplificazione. Le prescrizioni tecniche del Piano attuativo non sono censurabili in astratto, ma solo nel momento in cui trovano concreta applicazione. Il difetto di interesse attuale e concreto rende inammissibili le doglianze prive di pregiudizio attuale.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di un’autorizzazione estrattiva per una cava ricompresa nel bacino marmifero del comune di Carrara. Il Comune ha approvato definitivamente il PABE relativo alla scheda di piano paesaggistico, ai sensi degli artt. 113 e 114 L.R. Toscana n. 65/2014, dopo l’adozione intervenuta nel 2019.

La società ha impugnato la deliberazione di approvazione e gli elaborati richiamati, deducendo plurimi profili di violazione di legge e eccesso di potere, in particolare avverso le norme tecniche che disciplinano la procedura di compatibilità paesaggistica, la gestione delle acque meteoriche, la sicurezza dei siti e il dimensionamento delle quantità sostenibili. Si sono costituiti il Comune, la Regione e il Ministero resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina i motivi secondo l’ordine dell’atto introduttivo. I primi due sono dichiarati improcedibili per la sopravvenuta dichiarazione di non interesse resa in udienza dal difensore. La decisione sul punto non tocca il merito delle censure.

Il nucleo della pronuncia riguarda gli artt. 35 e 36 delle NTA. Il primo individua nel PABE il parametro per la valutazione di compatibilità paesaggistica e rinvia agli effetti cumulativi sul paesaggio previsti dall’art. 17 della disciplina del PIT-PPR. Il secondo elenca i documenti da produrre a corredo dell’istanza. Per il Tribunale l’onere è funzionale alla verifica di conformità dei singoli interventi e non configura alcun appesantimento, tanto più che la disposizione ne modula la consistenza in ragione dell’intervento e, al comma 3, consente la presentazione semplificata in caso di variante che non richieda nuova autorizzazione.

La Sezione richiama la propria sentenza n. 284 del 12 marzo 2024, resa su questione in larga parte sovrapponibile, e dichiara di non volersi discostare. Su quella base respinge anche la censura sull’art. 29, comma 2, in tema di acque meteoriche dilavanti: il rinvio alle linee segnalatrici pluviometriche è coerente con il regolamento attuativo della L.R. n. 35/2015 e non è illogico, considerata la crescente intensità dei fenomeni atmosferici.

Quanto all’art. 34, comma 9, il potere comunale di valutare la revoca dell’autorizzazione a seguito di provvedimenti di messa in sicurezza non invade la competenza dell’autorità sanitaria. Esso costituisce esercizio autonomo della funzione autorizzatoria, circondato dalla garanzia della conferenza di servizi. Il sesto motivo, relativo alle quantità sostenibili, è respinto perché i criteri di calcolo risultano ragionevoli e ancorati alle previsioni del piano regionale.

Il settimo e il nono motivo sono dichiarati inammissibili per difetto di interesse: la doglianza sul reticolo idrografico e quella sulla cartella geologica non dimostrano un pregiudizio attuale e concreto, potendo la questione essere verificata al momento della presentazione del progetto di escavazione. L’ottavo motivo, sul travisamento della qualificazione di cava storica, è infondato, poiché la classificazione non impone divieti assoluti ma richiede una relazione archeologica di accompagnamento. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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