Il riconoscimento ISTAT delle amministrazioni pubbliche appartiene alla giurisdizione contabile (TAR Lazio n. 12896 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cognizione piena sull’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, predisposto dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti. L’illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, dichiarata con sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026, comporta il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa può essere riproposta dinanzi al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria.
Il Fatto
Il Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L’Accesso – Cisia ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’inserimento nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuato ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2024.
Il ricorso era volto ad ottenere l’annullamento dell’inserimento del consorzio nel predetto elenco predisposto dall’ISTAT. Nel giudizio si sono costituiti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’ISTAT, mentre l’altra amministrazione evocata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che la questione della giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche era stata oggetto di un intervento risolutivo del giudice delle leggi. Con la sentenza n. 39/2026 della Corte costituzionale, depositata il 27 marzo 2026, è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020, che aveva attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia.
La declaratoria di incostituzionalità ha determinato il venir meno del fondamento normativo della giurisdizione del giudice amministrativo sulla predetta ricognizione. Il Tribunale ha quindi affermato che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale, la cognizione piena sull’elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche è attribuita alla Corte dei conti, quale giudice contabile.
Ne consegue che, nella fattispecie, non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo adito. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con indicazione che la causa potrà essere riproposta dinanzi al giudice contabile ai sensi e nei termini di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con la salvezza degli effetti della domanda originaria.
Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese tra tutte le parti costituite, in ragione della complessità della questione di giurisdizione risolta solo a seguito dell’intervento della Corte costituzionale, che ha reso oggettivamente incerta la scelta del giudice munito di giurisdizione al momento della proposizione del ricorso.
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Nota della Redazione
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