Giudizio di ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 448 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per l’esecuzione da parte delle Amministrazioni dello Stato dei provvedimenti giurisdizionali decorre dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale dell’Amministrazione, idoneo allo scopo. Decorso inutilmente tale termine, è esperibile il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e segg. cod. proc. amm. L’accoglimento della domanda comporta la condanna dell’Amministrazione all’adempimento in un termine assegnato dal giudice e la nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, di un commissario ad acta.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 468/2024 del 23 maggio 2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire loro, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, gli importi rispettivamente di € 2.000,00, € 2.000,00 e € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Gli interessati hanno dedotto che la decisione era rimasta ineseguita malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 2 aprile 2025. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto addotto e documentato dai ricorrenti e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione, neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod. proc. amm.

È risultato altresì scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era infatti avvenuta in data 31 luglio 2024 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.

Il Tribunale ha richiamato sul punto un orientamento consolidato, citando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025, TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025, TAR Umbria n. 370 del 2025, TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024, TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024 e TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.

In accoglimento della domanda, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.

Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è stato previsto alcun compenso per il commissario. Le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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