Interpretazione letterale della clausola di revisione prezzi e onere della prova (TAR Emilia-Romagna n. 1000 del 31.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione dei prezzi contenuta nel capitolato speciale di una procedura di evidenza pubblica, che individua l’indice di riferimento nel prezzo unitario del gas naturale incluse le imposte definito dall’ARERA per le utenze di minori dimensioni, va interpretata in senso strettamente letterale. L’interpretazione secondo buona fede e in conformità alla finalità della clausola non può sovvertirne l’elemento testuale, né introdurre in corso di esecuzione modifiche del regolamento negoziale a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento dei concorrenti. Il rimedio di cui all’art. 1, comma 511, L. n. 208/2015 presuppone la dimostrazione, sull’orizzonte temporale di durata del contratto attuativo, della variazione del prezzo del bene indicizzato in misura non inferiore alla soglia di legge; l’onere della prova grava sulla parte che deduce la sopravvenuta onerosità.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, con capogruppo una società cooperativa, si è aggiudicato la procedura aperta bandita dalla Città Metropolitana di Bologna in veste di soggetto aggregatore per l’affidamento di servizi di facility management a favore di amministrazioni ed enti non sanitari del territorio regionale, mediante convenzione quadro. Tra i servizi oggetto dell’appalto rientra quello energia, remunerato tramite un canone forfettario comprensivo di una componente energetica “E” e di una componente non energetica “M”, con revisione dei prezzi disciplinata dall’art. 20 del Capitolato speciale.
A fronte dell’eccezionale incremento del prezzo del gas naturale a partire dal quarto trimestre 2021, il raggruppamento ha chiesto la revisione dei corrispettivi calcolando l’indice di riferimento al netto della riduzione dell’IVA al 5% e della riduzione degli oneri di sistema. L’amministrazione ha respinto l’istanza con nota del 1° dicembre 2022 e, successivamente, con nota del 14 novembre 2023 che ha confermato il diniego. Il raggruppamento ha quindi impugnato entrambi i provvedimenti, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione e la condanna dell’ente ad adottare il provvedimento conseguente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 20 del Capitolato speciale, richiamato dall’art. 17 della convenzione quadro. La clausola stabilisce che l’indice di riferimento è pari al rapporto tra la media ponderata dei prezzi unitari del gas naturale incluse le imposte, definiti dall’ARERA per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno, e il prezzo unitario del medesimo gas alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
Per il Tribunale il dato testuale è inequivoco: il prezzo da considerare è quello ivato pagato dalle utenze minori. Non residuano margini per opzioni ermeneutiche differenti. Di conseguenza, la Città Metropolitana ha legittimamente rifiutato di utilizzare un prezzo al netto dell’IVA e degli oneri di sistema. L’interpretazione secondo buona fede e in conformità alla finalità della clausola non può condurre al sovvertimento dell’elemento letterale, come accadrebbe calcolando l’indice in modo difforme dal capitolato.
Il Collegio richiama il principio secondo cui la lex specialis di gara, comprensiva del capitolato speciale, va interpretata in termini strettamente letterali, non essendo ammesse modifiche in corso di esecuzione del rapporto negoziale, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento. Sul punto richiama T.A.R. Puglia – Bari, Sez. I, sentenza n. 366/2024, C.d.S., Sez. IV, sentenza n. 2704/2024 e T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I quater, sentenza n. 4112/2024.
In via residuale il Tribunale esamina l’applicabilità dell’art. 1, comma 511, L. n. 208/2015, richiamato dall’art. 106, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016. Il rimedio presuppone che la variazione del valore dei beni indicizzati abbia determinato un aumento del prezzo complessivo non inferiore al 10%, tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale. Il raggruppamento non ha optato per la risoluzione né per l’attivazione del parere dell’Autorità di regolazione.
Soprattutto, il Collegio rileva il mancato assolvimento dell’onere della prova. La valutazione della soglia di rilevanza va condotta sull’orizzonte temporale di durata dei contratti attuativi, pari a sei anni. La ricorrente, parte che si doleva della sopravvenuta onerosità, non ha dimostrato che nel sessennio il prezzo del gas naturale sia aumentato di oltre il 10% del valore iniziale. Il deposito delle relazioni tecniche di parte dell’amministrazione non ha invertito l’onere probatorio. Ricorso principale e motivi aggiunti sono pertanto respinti; le spese sono compensate in ragione della novità e complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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