Sequestro penale non impedisce la sanzione per inottemperanza alla demolizione (Cons. Stato n. 10010 del 17.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il sequestro penale dell’immobile abusivo non costituisce impedimento assoluto all’esecuzione dell’ordine di demolizione, poiché l’interessato può ottenere la rimozione del vincolo ai sensi degli artt. 321 cod. proc. pen. e seguenti e procedere così all’ottemperanza. La pendenza del procedimento penale non sospende il procedimento sanzionatorio amministrativo, e l’inerzia del destinatario rispetto agli obblighi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 non può essere giustificata dal vincolo cautelare. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del testo unico dell’edilizia non richiede un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza: è sufficiente un atto istruttorio di carattere ricognitivo, privo di efficacia costitutiva.
Il Fatto
La controversia trae origine da un abuso edilizio realizzato presso un’abitazione sita in area sottoposta a tutela paesaggistica. L’ampliamento, di circa 9,00 mq, era stato ottenuto chiudendo un terrazzo preesistente con una parete in muratura e un infisso in alluminio. Accertato l’abuso, l’amministrazione comunale ingiungeva la demolizione delle opere; nel frattempo il giudice per le indagini preliminari disponeva il sequestro preventivo dell’immobile.
Accertata l’inottemperanza all’ordine demolitorio, il Comune irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di € 20.000 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001. Il TAR Campania respingeva il ricorso proposto dall’interessata, che lamentava l’inesigibilità dell’ordine pendente il sequestro e la carenza di motivazione sull’avvertimento delle conseguenze dell’inottemperanza. L’erede dell’originaria ricorrente ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il rapporto tra sequestro penale e obbligo di ottemperanza. L’appellante invoca l’orientamento della Sez. VI n. 2337 del 17 maggio 2017, secondo cui l’ordine demolitorio sarebbe ineseguibile finché permane il vincolo cautelare. Il Consiglio di Stato prende invece le distanze da tale indirizzo e richiama, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., la giurisprudenza più recente (Sez. II n. 6950 del 2024; Sez. VI n. 3365 del 2024; Sez. VII n. 8747 del 2025), che considera il sequestro non ostativo alla demolizione.
La ragione è nitida: l’interessato può chiedere la rimozione del vincolo in sede penale e procedere all’ottemperanza. La mera facoltà di dissequestro esclude che il vincolo costituisca un impedimento assoluto. Il Collegio sottolinea le conseguenze paralizzanti di una sospensione indefinita del procedimento sanzionatorio: l’inerzia dell’interessato finirebbe per neutralizzare gli obblighi dell’art. 31 del testo unico dell’edilizia. Il caso è paradigmatico, poiché l’abuso risulta tuttora in essere.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ritiene palesemente infondato. La tesi della necessità di un formale provvedimento di accertamento dell’inottemperanza non era stata proposta nel ricorso di primo grado ed è obiettivamente diversa dalla censura ivi formulata. Nel merito, nessuna disposizione dell’art. 31, e in particolare il comma 3, richiede un atto formale: è sufficiente un atto istruttorio con funzione ricognitiva di un fatto della fase esecutiva. L’accertamento dell’inottemperanza ha carattere meramente dichiarativo e non costitutivo, come ribadito dalla giurisprudenza richiamata (Sez. VI n. 6879 del 2025; Sez. VII n. 7272 del 2025).
L’appello è dunque respinto e la sentenza di primo grado confermata. Le spese sono compensate, in ragione della peculiarità del caso e dell’esistenza di pronunce difformi sui rapporti tra procedimento amministrativo e procedimento penale.
Nota della Redazione
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