Revisione prezzi e decreto ingiuntivo prova scritta del credito fasi di spesa (Cons. Stato n. 10191 del 18.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice procede a cognizione piena e deve accertare la fondatezza della pretesa: spetta a chi fa valere il diritto di credito fornire la prova del fatto costitutivo con gli ordinari mezzi di prova, indipendentemente dalla legittimità del provvedimento monitorio. La prova scritta richiesta per l’emissione del decreto può essere costituita da qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l’esistenza del credito. Il d.lgs. n. 267/2000 non disciplina meri adempimenti interni, ma le fasi della spesa dell’ente locale; sono imputabili all’ente solo le obbligazioni assunte con provvedimento autorizzativo e copertura nei documenti contabili. La ricognizione di debito non si ravvisa nella relazione sul conto finale, essendo a tal fine necessaria la delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio.

Il Fatto

La società appaltatrice, capogruppo di un raggruppamento temporaneo, chiedeva al TAR Campania, sezione staccata di Salerno, un decreto ingiuntivo nei confronti della Provincia per una somma dovuta a titolo di revisione di prezzo dell’appalto, ai sensi dell’art. 133, comma 4, d.lgs. n. 163/2006. Il ricorso monitorio faceva seguito a un precedente procedimento dinanzi al Tribunale ordinario, concluso con declaratoria di difetto di giurisdizione sulla medesima pretesa.

Il consigliere delegato emetteva il decreto ingiuntivo. La Provincia proponeva opposizione e il TAR, con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso revocando il decreto, per difetto di prova documentale di un credito certo, liquido ed esigibile. La società appellava, deducendo l’omessa valutazione del collaudo tecnico-amministrativo e della relazione sul conto finale, dai quali assumeva emergere il riconoscimento del credito.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce anzitutto la natura del giudizio di opposizione: si tratta di un ordinario giudizio di cognizione in cui l’opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve dimostrare il credito, mentre l’opponente contesta il diritto azionato. Richiamando Cass. civ., Sez. I, n. 9685 del 2000, il Collegio ribadisce che la completezza della documentazione esibita si accerta in tale sede e che la prova scritta ben può derivare da un documento di sicura autenticità proveniente da terzi.

Il Collegio richiama poi i requisiti del diritto azionato: liquidità, esigibilità e certezza. Su questo terreno la censura dell’appellante non supera la verifica: dalla documentazione in atti non risulta la prova documentale di un credito certo, liquido ed esigibile.

Quanto all’eccezione di inesigibilità fondata sulla normativa contabile, la Corte corregge la lettura dell’appellante: il d.lgs. n. 267/2000 non regola affatto meri adempimenti interni, ma le fasi della spesa dell’ente locale. Ne deriva che sono imputabili all’ente soltanto le obbligazioni assunte con provvedimento autorizzativo e con la relativa copertura nei documenti contabili; in mancanza si determina una frattura del nesso di immedesimazione organica.

Il Collegio esclude infine la qualificazione del documento come ricognizione di debito: tale natura spetta, semmai, alla delibera di riconoscimento di un debito fuori bilancio, nella specie inesistente. L’appello è pertanto respinto e la sentenza di revoca confermata, con compensazione delle spese di lite per la particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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