Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse: dichiarazione della parte e giudizio impugnatorio (TAR Lombardia n. 3790 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di venuta meno dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso, intervenuta dopo la proposizione della domanda, determina la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Tale evenienza, che prescinde da ogni valutazione nel merito delle censure dedotte, costituisce condizione dell’azione la cui permanenza deve essere verificata dal giudice, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio. La compensazione delle spese di lite può essere disposta tenuto conto delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del processo.
Il Fatto
I genitori di un alunno frequentante la classe seconda della scuola secondaria di primo grado impugnavano, unitamente al documento di valutazione e agli altri atti connessi, la delibera con cui il Consiglio di classe aveva disposto la non ammissione alla classe successiva. Nel ricorso venivano articolate tre distinte censure: il difetto di motivazione del provvedimento in relazione alle valutazioni che eccezionalmente legittimano la mancata ammissione; l’illegittimità delle operazioni di scrutinio per la loro durata; l’erronea valutazione dei progressi compiuti dallo studente e il mancato rispetto delle disposizioni del piano dell’offerta formativa.
Costituitasi l’Amministrazione, la domanda cautelare veniva respinta dal Tribunale. In seguito, con avviso di Segreteria, le parti venivano informate della fissazione della camera di consiglio, ai sensi dell’art. 72-bis, comma 1, cod. proc. amm., ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dato atto che il difensore della parte ricorrente, con memoria depositata in giudizio, aveva dichiarato la sopravvenuta cessazione dell’interesse alla definizione nel merito del ricorso. Tale dichiarazione è stata assunta quale elemento decisivo per la definizione del giudizio.
La pronuncia si fonda sul rilievo che l’interesse alla decisione costituisce un presupposto processuale la cui sussistenza deve essere accertata in ogni stato e grado del procedimento. La sopravvenuta carenza di interesse, determinata dalla dichiarazione della parte, rende improcedibile il ricorso, senza che possa procedersi all’esame delle censure di merito. L’accertamento demandato al giudice si esaurisce pertanto nella verifica della sopravvenuta inutilità della pronuncia.
Il Tribunale ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione delle spese di lite in ragione delle peculiarità della controversia e dell’andamento complessivo del giudizio. La decisione è stata assunta in forma di sentenza breve, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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