Foglio di via obbligatorio legittimo anche senza ordine di rimpatrio (TAR Calabria n. 618 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il foglio di via obbligatorio, misura di prevenzione personale prevista dall’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, può essere adottato dal Questore quando il soggetto sia inquadrabile in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e risulti pericoloso per la sicurezza pubblica. La relativa valutazione integra discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei limiti del sindacato c.d. debole. Non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, per la funzione cautelare e l’urgenza in re ipsa del provvedimento. La mancanza dell’ordine di rimpatrio nel comune di residenza non determina l’invalidità dell’atto, poiché tale prescrizione comprimerebbe ulteriormente la libertà di circolazione del destinatario. L’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 è assistito da sufficiente precisione ai fini convenzionali.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro ha disposto il divieto di fare ritorno nel comune di residenza per tre anni, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. A fondamento della misura, l’amministrazione ha valorizzato il controllo in una zona di spaccio, in compagnia di altro soggetto gravato da precedenti di polizia, nel corso del quale lo stesso ha riferito di essersi recato in quel luogo per procurarsi sostanze stupefacenti.
Il ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’assenza dell’ordine di rimpatrio, il difetto di motivazione sul giudizio di pericolosità e sulla valutazione dell’attività lavorativa svolta, nonché la violazione del diritto convenzionale alla libertà di circolazione. L’amministrazione si è costituita contestando il fondamento della domanda. La domanda cautelare è stata respinta e la causa è stata trattenuta per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla giurisprudenza secondo cui, per adottare l’ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio, il Questore deve accertare che si tratti di soggetto inquadrabile in una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica. Sul piano applicativo assumono rilievo centrale il profilo soggettivo, relativo alla dedizione alla commissione di reati, e quello oggettivo, inerente all’attitudine offensiva dei medesimi reati verso i beni individuati dal legislatore, secondo la lettura del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3782 del 2018.
Privo di pregio è il motivo sulla violazione dell’art. 7 legge n. 241/1990. I provvedimenti di pubblica sicurezza si caratterizzano per la funzione anche cautelare e per l’urgenza in re ipsa, essendo diretti a rimuovere una situazione di attuale e grave pericolo. La relativa compressione del diritto di difesa è bilanciata dalla possibilità del ricorso gerarchico al Prefetto, sede in cui possono farsi valere anche argomenti di merito.
Infondata è la censura sulla mancanza dell’ordine di rimpatrio. Il Collegio non ignora l’orientamento penalistico che considera indefettibili le prescrizioni del foglio di via, ma ne rileva la diversità di contesto: quel principio opera quale disapplicazione in bonam partem, ove la violazione del precetto sia posta a base della contestazione del reato di cui all’art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011. Nel giudizio amministrativo, invece, il ricorrente contesta direttamente il provvedimento. Integrare l’atto con l’obbligo di rientro determinerebbe conseguenze più gravose per l’interessato; la carenza di tale intimazione risulta dunque più favorevole e non vulnera la sfera giuridica del destinatario, né incide sull’individuabilità dell’oggetto del provvedimento.
Rispetto alla motivazione, il Collegio osserva che i precedenti di polizia in materia di stupefacenti, furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate, l’assenza di residenza o interessi leciti nel territorio, il pregresso avviso orale e la precedente misura del divieto di ritorno rendono non irragionevole il provvedimento. Quanto alla discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione, il giudice amministrativo è tenuto a un sindacato c.d. debole: accertati i fatti e verificate correttezza, ragionevolezza e proporzionalità delle valutazioni, non può spingersi fino a sostituire le proprie autonome scelte.
Infine, la censura convenzionale è respinta: l’art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 individua specificamente il tipo di comportamento assunto a presupposto della misura e le categorie di reati rilevanti, da provarsi su precisi elementi di fatto, risultando assistito da sufficiente grado di precisione. Il ricorso è quindi respinto, con revoca del gratuito patrocinio e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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