Lavori successivi alla istanza precludono il condono edilizio (Cons. Stato n. 10021 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione, in pendenza del procedimento di condono edilizio, di ulteriori lavori aggiuntivi o innovativi sul manufatto oggetto dell’istanza di sanatoria costituisce elemento ostativo insormontabile al rilascio del titolo. Tali opere producono un sostanziale mutamento della situazione di fatto e rendono impossibile la valutazione delle opere da sanare con riferimento al termine ultimo previsto dalla legge. Il comportamento dell’interessato che continua a lavorare sul bene dopo la presentazione della domanda è logicamente inconciliabile con la ratio del condono, che presuppone il pentimento per l’illecito passato. È irrilevante la scorporabilità dei lavori aggiunti rispetto al manufatto originario. Il diniego di sanatoria è adeguatamente motivato per relationem con rinvio alla relazione tecnica del comune e non richiede, ove il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso, l’annullamento per vizi partecipativi in forza dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente presentava nel febbraio 1995 istanza di condono ex legge n. 724/1994 per opere eseguite su un immobile di sua proprietà. Con nota dell’agosto 1999 il Comune rigettava la domanda, rilevando che sul manufatto erano stati realizzati successivi interventi non autorizzati. Il ricorso proposto innanzi al TAR Campania veniva rigettato con la sentenza n. 6441/2020, oggetto dell’appello.
Nel giudizio di primo grado la segreteria aveva attestato nel 2020 di non aver rinvenuto il fascicolo di causa; il TAR disponeva quindi la ricostruzione del fascicolo. L’appellante lamentava l’illegittimità del diniego per violazione delle leggi nn. 47/1985 e 724/1994, per carenza di motivazione e per lesione delle prerogative partecipative, deducendo inoltre la scorporabilità dei lavori aggiunti e l’avvenuta presentazione di una SCIA di rimessione in pristino. In udienza chiedeva un rinvio per accedere ai benefici della legge n. 105/2024.
La Motivazione della Corte
Il Collegio disattende anzitutto l’istanza di rinvio: non ricorre l’ipotesi eccezionale dell’art. 73, comma 1-bis, cod. proc. amm. e la definizione del processo non osta alle ulteriori determinazioni dell’amministrazione sulla sanatoria ai sensi della legge n. 105/2024, trattandosi di valutazioni con oggetti e parametri differenti.
Nel merito, il primo motivo è infondato. È incontestato che dopo l’istanza di sanatoria siano stati eseguiti ulteriori e significativi lavori in assenza di titolo edilizio, come emerso dal sopralluogo dei tecnici comunali del 2 aprile 1999: l’opera da condonare aveva subìto una trasformazione rispetto alla struttura originariamente oggetto della domanda. La Corte enuncia la regola per cui i lavori aggiuntivi o innovativi producono un sostanziale mutamento della situazione di fatto e rendono impossibile una valutazione contestualizzata al termine ultimo di legge, con conseguente effetto ostativo al condono, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6044 del 2019.
Il Collegio aggiunge una considerazione di ordine sistematico: il termine condono designa un atto che estingue una pena per un fatto passato, dopo che l’autore ha fatto ammenda. Consentire a costui di ricadere nell’illecito e ottenere comunque il beneficio contrasterebbe con la ratio della legislazione condonistica. Ne segue il rigetto dell’argomento sulla scorporabilità dei lavori aggiunti.
Il secondo motivo è infondato: il diniego è motivato per relationem con rinvio alla relazione tecnica del 14 aprile 1999 del geometra comunale, che dà atto dell’ampliamento e della modifica sostanziale, e osserva il realizzarsi di un quid novi che rende insanabile il manufatto nella originaria consistenza. Il terzo motivo è parimenti infondato: non risulta la totale pretermissione delle facoltà partecipative, avendo il Comune richiesto l’integrazione documentale in un’ottica collaborativa; in ogni caso opera l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non potendo il provvedimento avere contenuto diverso.
Il rigetto dei primi tre motivi travolge il quarto, relativo alla condanna alle spese di primo grado, conforme alla regola della soccombenza ex art. 91, comma 1, cod. proc. civ. L’appello è dunque rigettato, con condanna dell’appellante alle spese del grado liquidate in euro 4.000,00.
Nota della Redazione
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