Il diniego della cittadinanza per naturalizzazione e le notizie di reato non seguite da condanna (TAR Lazio n. 12584 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione della condotta e dell’inserimento sociale del richiedente. Le notizie di reato, ancorché non sfociate in procedimenti penali, possono essere valutate negativamente come fatti storici indicativi di una personalità non incline al rispetto delle norme. La valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale. Il termine per la definizione del procedimento ha natura ordinatoria e la sua scadenza non impedisce l’adozione di un provvedimento negativo.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il decreto con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata nel 2017. Il diniego si fondava su tre notizie di reato a suo carico, relative a due episodi di lesioni personali e a un episodio di violenza sessuale aggravata, emerse nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023.
Il ricorrente deduceva, tra l’altro, il difetto di motivazione, la violazione del termine procedimentale, la mancata considerazione dell’assenza di precedenti penali a suo carico e l’illegittima riapertura dell’istruttoria dopo un precedente decreto favorevole del 2022, mai notificato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo le doglianze infondate. In primo luogo, ha evidenziato come le condotte contestate, per la loro natura violenta, siano indicative di un’indole refrattaria al rispetto dei valori fondamentali dell’ordinamento. La violenza sessuale aggravata e le lesioni personali assumono un particolare disvalore sociale e, essendo punite con pene edittali elevate, sarebbero persino automaticamente ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, con valutazione a fortiori preclusiva per la naturalizzazione.
La circostanza che le notizie di reato non siano sfociate in procedimenti penali non è stata ritenuta dirimente. Il Collegio ha richiamato il principio, già affermato dalla giurisprudenza, della pluriqualificazione del fatto giuridico, in forza del quale lo stesso comportamento può assumere diversa rilevanza nei diversi settori dell’ordinamento. La valutazione amministrativa della condotta si pone su un piano autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, sicché i fatti possono essere negativamente valutati a prescindere dagli esiti processuali.
Quanto alla dedotta violazione del termine procedimentale, il Tribunale ha precisato che per l’istanza di cittadinanza di cui all’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 non sussiste un limite temporale che impedisca l’adozione di un provvedimento negativo. Il termine ha natura ordinatoria e la sua scadenza legittima soltanto il ricorso per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere, senza che ciò precluda un esito sfavorevole.
La Corte ha concluso che il diniego è fondato su un giudizio prognostico di inaffidabilità del richiedente, da valutare anche in un’ottica di prevenzione e cautela. Lo stabile inserimento sociale ed economico rappresenta solo un prerequisito per la concessione, essendo necessario un giudizio positivo sulla piena adesione ai valori costituzionali, senza ombre di inaffidabilità per il futuro.
Nota della Redazione
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