Test allergenicità e chiarimenti di gara: legittimo il punteggio premiale (Cons. Stato n. 10023 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche il chiarimento della stazione appaltante che ammette la riferibilità del test allergologico al prodotto offerto anche tramite dichiarazione del produttore non modifica la lex specialis, purché sia stato adottato prima dell’apertura delle buste tecniche. La clausola che esige il test “strettamente riferito all’esatto nome commerciale dichiarato in offerta” non impone il richiamo testuale del nome nel report, ma che il test sia stato eseguito su quel prodotto. Non integra dichiarazione fuorviante ex art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50/2016 la dichiarazione del produttore sulla corrispondenza tra nome commerciale e campioni testati, quando non se ne contesti la veridicità ma solo l’ammissibilità. L’indicazione degli acceleranti “carbammati, difenilguanidina etc” ha portata esemplificativa e non obbliga ad attestare l’assenza di ciascuno.

Il Fatto

Una società ha partecipato, con due concorrenti, alla procedura indetta dall’azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti per la fornitura di guanti chirurgici e non, suddivisa in più lotti. Nel lotto di interesse si è classificata al terzo posto, mentre l’aggiudicazione è andata alla prima graduata; la seconda si è collocata in posizione intermedia.

La società ha impugnato l’aggiudicazione e i verbali di gara davanti al TAR Lombardia, lamentando l’attribuzione del massimo punteggio premiale per allergenicità alle concorrenti meglio graduate, la violazione della disciplina sulle dichiarazioni fuorvianti e l’illegittima valutazione del criterio relativo al contenuto di acceleranti. Il TAR ha respinto il ricorso; la società ha proposto appello, riproponendo i tre nuclei censori.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina anzitutto le eccezioni di inammissibilità. Quella fondata sull’estensione del secondo motivo alla sola aggiudicataria cade per la precisazione dell’appellante circa il refuso redazionale; quella sullo sconfinamento nel merito tecnico-discrezionale è superata perché le doglianze investivano l’applicazione della lex specialis e l’asserita alterazione della disciplina dopo l’apertura delle buste.

Nel merito, il primo motivo è infondato. La tabella di valutazione subordinava i dieci punti alla presenza di un test allergologico di laboratorio esterno, “strettamente riferito all’esatto nome commerciale dichiarato in offerta”. Per la prima graduata la scheda tecnica e i report richiamano espressamente il nome commerciale e i codici identificativi, sicché la prescrizione risulta osservata. L’esegesi sostanzialista è condivisibile: il requisito non implica il richiamo testuale del nome nel test, ma che il test sia stato eseguito su quel prodotto.

Quanto al chiarimento della stazione appaltante, che ammette la riferibilità desumibile da dichiarazione del produttore, il Collegio rileva che esso è stato adottato prima dell’apertura delle buste, come da verbale di seduta. Nessuna modifica della disciplina di gara, dunque, né nell’atto interpretativo né nell’operato della Commissione.

La confutazione del primo motivo travolge il secondo, riferito alla sola seconda graduata. La dichiarazione del produttore non può qualificarsi fuorviante: manca la immutatio veri o la rappresentazione tendenziosa, perché non si contesta la veridicità ma solo l’ammissibilità del documento. Il terzo motivo è improcedibile per difetto di interesse, poiché i cinque punti in gioco non colmano il divario di oltre sei punti dall’aggiudicataria; nel merito è comunque infondato, avendo l’indicazione degli acceleranti portata esemplificativa.

L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alla rifusione delle spese in favore delle appellate costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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