Termini perentori della VIA e inerzia della Commissione PNRR-PNIEC (TAR Puglia n. 1002 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale sono perentori ai sensi dell’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 e trovano applicazione gli istituti di semplificazione e di superamento implicito dell’inerzia delle amministrazioni coinvolte. L’inerzia della Commissione tecnica PNRR-PNIEC integra una ipotesi di illegittimo silenzio, non potendo essere giustificata dall’esistenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti né da disfunzioni organizzative interne agli uffici. I termini perentori non vengono meno per effetto dei criteri di priorità, che non comportano la sospensione dell’iter procedimentale. Il silenzio assenso endoprocedimentale di cui all’art. 17-bis legge n. 241/1990 opera anche nei procedimenti “pluristrutturati”, consentendo all’amministrazione procedente di adottare il provvedimento finale nonostante l’inerzia dell’amministrazione interpellata.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 3.08.2022 al Ministero della Transizione Ecologica, oggi MASE, istanza per il rilascio del provvedimento di VIA ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006, per la realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico di potenza consistente e delle relative opere di connessione alla RTN, in comune di Foggia. Verificata la completezza documentale, il Ministero pubblicava la documentazione e l’avviso al pubblico, con termine di trenta giorni per osservazioni e pareri, fase conclusa il 16.04.2023.
Da quel momento il procedimento registrava uno stallo in attesa del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. La società invitava il Ministero a dare impulso al procedimento e, ricevuta una nota dilatoria del 5.08.2024, ricorreva al TAR per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna a provvedere, in via subordinata per l’annullamento della nota soprassessoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio chiarisce che tutti i termini del procedimento di VIA sono perentori, come disposto dall’art. 25, comma 7, d.lgs. n. 152/2006, e che le norme ambientali possono essere derogate solo per dichiarazione espressa di successive leggi. La perentorietà non viene meno per effetto dei criteri di priorità nella trattazione dei progetti: il legislatore, con la novella di cui al d.l. n. 153/2024, ha precisato che tale disciplina non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale per i progetti PNRR.
Quanto all’eccepito aggravio di incarichi, il TAR richiama il principio per cui non possono essere addotte tra i motivi che ostano alla conclusione tempestiva del procedimento eventuali disfunzioni organizzative interne agli uffici, potendo queste rilevare solo come esimente di responsabilità personale del funzionario (Cons. Stato n. 9791/2024).
Il Collegio ritiene applicabili al procedimento di VIA i meccanismi di superamento implicito dell’inerzia. L’art. 25, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 prevede che, qualora i pareri non siano resi nei termini, l’autorità competente procede comunque alla valutazione. Tale previsione va coordinata con l’art. 17-bis legge n. 241/1990, che disciplina il silenzio assenso endoprocedimentale nei rapporti tra amministrazioni: il silenzio dell’amministrazione interpellata è equiparato ope legis a un atto di assenso e consente l’adozione del provvedimento finale (Cons. Stato, parere n. 1640 del 2016).
Quanto alla scansione temporale dell’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, il concerto con il MIC si colloca in fase successiva rispetto alla stasi lamentata, riguardando la mancata determinazione della Commissione PNRR-PNIEC. Il secondo periodo dello stesso comma richiama l’art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021, che qualifica non vincolante il parere paesaggistico per gli impianti su aree idonee, prevedendo che l’amministrazione provveda comunque decorso inutilmente il termine.
La nota del MASE è quindi meramente soprassessoria e non esime dall’obbligo di conclusione del procedimento. Il ricorso è accolto: il TAR accerta l’illegittimità del silenzio e ordina al Ministero di determinarsi entro trenta giorni, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.