Il diniego di sanatoria non notificato travolge l’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 1002 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità della notifica del provvedimento che nega la sanatoria edilizia, ove non portata a conoscenza dell’interessato presso il domicilio eletto, determina l’inefficacia dell’atto presupposto e si riverbera in via derivata sull’ordine di demolizione che su di esso si fonda. Il rapporto di presupposizione-conseguenzialità tra diniego e ordinanza demolitoria impone al giudice di esaminare nel merito la doglianza di invalidità derivata, non qualificabile come impugnazione indiretta tardiva. Accertata l’assenza di aumento di volumetria, l’intervento integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001 ed è sanabile ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, prevalendo la definizione statale sulla disciplina urbanistica locale. L’ordinanza di demolizione fondata sull’erroneo presupposto dell’incremento volumetrico è viziata per erroneità dei presupposti e va annullata.
Il Fatto
La controversia origina da un accertamento della Polizia Municipale di Palermo, che contestava opere edilizie eseguite senza titolo su un immobile del centro storico: rifacimento del solaio di copertura del vano cucina, trasformato da tetto a falda inclinata in solaio piano, e realizzazione di un terrazzo con ampliamento di una finestra. Il Comune avviava il procedimento di repressione degli abusi e, a fronte dell’istanza di sanatoria presentata dalla proprietaria, negava il provvedimento richiesto per asserita difformità al Piano Particolareggiato Esecutivo del Centro Storico.
Su tale diniego si fondava l’ordinanza di demolizione con ripristino dello stato dei luoghi. I proprietari impugnavano davanti al TAR Sicilia, che dichiarava in parte inammissibile e in parte rigettava il ricorso, condannandoli alle spese. Proponevano quindi distinti appelli, riuniti dal Collegio, deducendo la nullità derivata dell’ordine demolitorio e l’insussistenza dell’aumento volumetrico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dispone la riunione degli appelli ex art. 96, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di impugnazioni avverse alla medesima sentenza, richiamando il consolidato orientamento di Cons. St., Sez. IV, n. 2737 del 2019.
Nel merito, il primo motivo è accolto. Il TAR aveva qualificato la doglianza come impugnazione indiretta del diniego di sanatoria, ritenendola inammissibile perché non contestato nei termini. La Corte rileva l’errore: la ricorrente non rimetterà in discussione le ragioni del diniego, ma deduceva l’inefficacia dell’atto presupposto per difetto di notifica, con conseguente invalidità derivata dell’ordinanza. Il rapporto di presupposizione-conseguenzialità è evidente, posto che l’ordinanza richiama espressamente il diniego nella motivazione.
La proprietaria aveva eletto domicilio presso un indirizzo diverso dall’immobile, che il Comune aveva rispettato nelle prime comunicazioni. Il diniego fu invece notificato ex art. 140 cod. proc. civ. presso il cespite, all’epoca sottoposto a sequestro e non abitato. L’amministrazione, costituitasi con memoria di mero rito, non ha comprovato la regolare notifica: tale comportamento contraddittorio dimostra il vizio che si riverbera in via derivata sull’ordine demolitorio.
Il secondo motivo, definito il cuore della controversia, è parimenti fondato. La verificazione tecnica disposta in appello, condotta su planimetrie catastali storiche e aerofotogrammetrie, ha accertato che il volume della porzione immobiliare è passato da circa 78,63 a 77,98 metri cubi, con una lieve diminuzione anziché un aumento. La valutazione del TAR si è dunque rivelata erronea.
Escluso l’incremento volumetrico, l’intervento integra ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, che ricomprende la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria preesistente. La definizione statale prevale sulla disciplina locale del PPE, e la condizione di cui all’art. 26, comma 3, delle Norme di Attuazione, che consente la riorganizzazione delle coperture senza aumento di volume, risulta rispettata. L’ordinanza è quindi viziata per erroneità dei presupposti e va annullata insieme al diniego presupposto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.