Esame preliminare candidati esterni e sufficienza della motivazione per relationem (TAR Lombardia n. 3883 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esame preliminare di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 62/2017 e all’art. 5, comma 1, o.m. n. 54/2026 è unico e contestuale anche quando il candidato esterno chiede l’idoneità per più annualità: l’eventuale giudizio negativo su una di esse non è viziato per il solo fatto che il candidato sia già in possesso di promozione per un diverso indirizzo di studi. La motivazione del giudizio di non idoneità ben può essere espressa per relationem ai verbali delle prove, purché questi diano conto delle domande e dei voti attribuiti per ciascuna materia; il voto numerico, ancorato a griglie di valutazione predeterminate e pubblicamente accessibili, assolve l’onere motivazionale senza necessità di annotazioni testuali. La mancata sottoscrizione del verbale da parte di alcuni commissari costituisce mera irregolarità formale quando altri verbali contestuali rechino le firme di tutti i componenti, attestando la regolare composizione del collegio.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato esterno presso un istituto superiore di Milano, aveva sostenuto in modo contestuale gli esami di idoneità al quarto e al quinto anno nonché di ammissione all’esame di maturità. Pur essendo già in possesso della promozione alla classe quarta del Liceo scientifico – opzione scienze applicate, aveva chiesto il passaggio al diverso indirizzo del Liceo scientifico – sezione ad indirizzo sportivo. La commissione lo aveva giudicato non idoneo al quarto e quinto anno e non ammesso alla maturità. Ammesso con riserva in via cautelare, aveva sostenuto le prove senza superarle. Il ricorrente impugnava i giudizi negativi deducendo un difetto di motivazione e plurime irregolarità del verbale della prova orale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione. L’esame preliminare, pur unico e concernente i programmi di più annualità, si conclude con giudizi separati; le censure di carattere procedimentale, riguardando le modalità di svolgimento dell’unico esame, risultano riferibili anche al giudizio di non idoneità.
Ha poi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’impugnazione del giudizio di non ammissione alla maturità, non avendo il ricorrente superato le prove e avendo prestato acquiescenza. Nel merito, la Corte ha ritenuto infondate le censure sui giudizi di non idoneità. Quanto all’erronea indicazione del mancato superamento del quarto anno, ha chiarito che la non idoneità riguardava lo specifico indirizzo sportivo, per il quale erano state previste prove integrative su discipline del primo triennio, non superate.
Sul difetto di motivazione, il collegio ha osservato che la comunicazione impugnata richiamava per relationem i verbali, contenenti l’indicazione separata delle domande e dei voti per materia. La valutazione, espressa numericamente e basata su una griglia di indicatori e descrittori inserita nel PTOF, è stata ritenuta sufficiente, richiamando la giurisprudenza in materia.
Quanto alla dedotta insufficienza dei tempi, la censura è stata giudicata generica e comunque infondata in fatto: la commissione aveva operato in due sottocommissioni parallele e solo due candidati su sei sostenevano prove per due annualità. Infine, la mancata sottoscrizione del verbale n. 8 da parte di due commissari è stata qualificata come mera irregolarità formale, ininfluente sulla validità delle operazioni.
Nota della Redazione
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