Daspo e fumus boni iuris: il TAR valuta la prova testimoniale (TAR Lombardia n. 866 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di valutazione dell’istanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., non è assistita dal necessario fumus boni iuris la domanda di sospensione di un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni calcistiche (c.d. DASPO) quando la prospettazione del ricorrente si fondi su una testimonianza raccolta ex art. 391-bis cod. proc. pen. non ancora delibata in sede giurisdizionale penale e risulti, comunque, contraddetta da elementi fattuali, quali la prolungata permanenza nel parcheggio adiacente all’impianto sportivo a notte inoltrata, nonostante l’immediata disponibilità del proprio autoveicolo. Il periculum in mora deve essere correlato all’attualità dell’interesse alla sospensione, venendo meno al termine della stagione sportiva.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore di Milano gli aveva vietato, per la durata di un anno, l’accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 e successive modificazioni. A fondamento del provvedimento, il Questore aveva ritenuto la sua partecipazione a episodi di violenza connessi a una competizione calcistica, verificatisi in orario notturno nel parcheggio adiacente allo stadio.
Nell’istanza cautelare, il ricorrente contestava la ricostruzione dei fatti operata dall’Amministrazione, deducendo la propria estraneità agli episodi violenti e sostenendo che la sua presenza nel parcheggio sarebbe rimasta priva di rilevanza, come emergerebbe da una testimonianza assunta in sede di indagini difensive. Il Ministero dell’Interno e la Questura di Milano si costituivano in giudizio per resistere all’istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in esito alla camera di consiglio, ha ritenuto che il ricorso non presentasse, ad un primo sommario esame, il necessario fumus boni iuris. La circostanza che il ricorrente fosse rimasto nel parcheggio vicino alle autovetture non è risultata sufficientemente comprovata alla luce della documentazione versata in atti.
In particolare, il Tribunale ha evidenziato come la testimonianza raccolta ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen. non fosse stata ancora delibata in sede giurisdizionale penale, non potendo pertanto assumere, in quella sede, valenza probatoria idonea a inficiare la motivazione del provvedimento impugnato.
Ad avviso del Collegio, la prospettazione del ricorrente non spiegava, inoltre, le ragioni per cui l’interessato, pur avendo a disposizione la propria autovettura, non si fosse allontanato al termine della partita, permanendo nel parcheggio ben oltre la conclusione dell’evento, in un orario notturno inoltrato (i fatti si erano svolti nel mese di febbraio). Tale condotta risultava, pertanto, sintomatica della sua partecipazione alla vicenda contestata.
Il TAR ha, infine, rilevato la carenza del periculum in mora, in quanto, essendo il campionato di calcio ormai concluso, l’interesse cautelare azionato dal ricorrente era venuto meno. L’istanza è stata, conseguentemente, respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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