Cessazione materia contendere per pagamento in corso di causa (TAR Campania n. 1528 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, ancorché intervenuta in corso di causa, determina la cessazione della materia del contendere per difetto sopravvenuto dell’interesse a una pronuncia di condanna e di nomina del commissario ad acta. L’avvenuto adempimento, pur avvenuto in pendenza del giudizio, non preclude la regolazione delle spese: queste vanno compensate per la metà, valorizzando l’esecuzione del titolo, e poste per la restante metà a carico dell’amministrazione secondo la soccombenza virtuale, tenuto conto della complessità della causa e della serialità del contenzioso.
Il Fatto
Il ricorrente ha adito il TAR per ottenere l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, con cui era stato accertato il diritto al beneficio economico della carta docenti per alcune annualità scolastiche e la condanna del Ministero all’erogazione degli importi, oltre interessi.
La sentenza era stata notificata all’amministrazione e risultava passata in giudicato. Preso atto del perdurante inadempimento, il ricorrente ha proposto ricorso chiedendo l’integrale esecuzione del titolo, la condanna al pagamento delle somme, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio l’amministrazione ha depositato la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale con cui ha dato atto dell’avvenuta corresponsione, in favore del ricorrente, di quattro voucher Carta del Docente di importo unitario pari a € 500,00, per un totale di € 2.000,00, corrispondenti alle annualità oggetto del giudicato.
Con successiva istanza di passaggio il ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento di quanto dovuto. Il Collegio ha quindi rilevato la pacifica ottemperanza dell’amministrazione alla sentenza azionata, intervenuta nelle more del giudizio.
Da ciò il Tribunale ha tratto la conseguenza che sussistono le condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse del ricorrente a una decisione di condanna e alle connesse misure di esecuzione coattiva.
Quanto alle spese, il Collegio le ha compensate per una metà, valorizzando l’avvenuto adempimento ancorché in corso di causa; per la restante metà le ha poste a carico dell’amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale. La liquidazione tiene conto della bassa complessità della causa e della serialità del contenzioso in materia di carta docente.
Il ricorso è stato pertanto definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere e condanna del Ministero al pagamento della frazione di spese non compensata, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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