Improcedibile il ricorso sulla concessione demaniale per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sardegna n. 1002 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta proroga legislativa della concessione demaniale marittima, che consente al concessionario di proseguire l’attività fino a una nuova scadenza, non integra gli estremi della cessazione della materia del contendere quando l’interesse del ricorrente non risulta soddisfatto in virtù della fondatezza delle censure. In tale ipotesi il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la parte dichiara di non avere più interesse alla decisione di merito in ragione dell’intervenuta modifica del quadro normativo e provvedimentale. L’accoglimento della domanda cautelare fondato sul solo periculum in mora, e non sulla preliminare delibazione del fumus, non vale a qualificare il sopravvenuto esaurimento dell’interesse come cessazione della materia del contendere. La compensazione integrale delle spese di lite è giustificata dalla decisività delle sopravvenienze normative e dalla complessità delle questioni sottese.
Il Fatto
Una società alberghiera gestisce un complesso ricettivo ubicato in località costiera della Sardegna, confinante con il demanio marittimo. La concessione dell’area demaniale, assentita in origine e più volte rinnovata, era stata rinnovata dal Comune competente con atto del 04.07.2016 n. 6, con scadenza al 31.12.2020, termine poi prorogato per legge fino al 31.12.2033 con successivo atto comunale del 28.12.2020.
La società impugnava la determinazione regionale del 06.05.2024 n. 2070, che disponeva una proroga definita “provvisoria” fino al 31.12.2024 sul presupposto dell’art. 10 del Regolamento per la navigazione marittima (d.P.R. n. 328/1952), lamentando che la concessione provvisoria dovesse durare fino al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, secondo la disciplina dell’art. 10-quater, comma 3, d.l. n. 198/2022. Con ordinanza cautelare n. 357 dell’11.11.2024 il Tribunale accoglieva l’istanza limitatamente all’ordine di sgombero dell’area demaniale.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio la società ricorrente depositava memoria con cui dava atto dell’intervenuta proroga al 2027 per effetto del d.l. n. 131/2024 e dichiarava che, essendo stato soddisfatto l’interesse grazie al provvedimento cautelare e alla norma sopravvenuta, era cessata la materia del contendere. La Regione resistente chiedeva invece la declaratoria di improcedibilità, richiamando la delibera n. 54/9 del 30.12.2024, che aveva rimodulato la scadenza delle concessioni demaniali al 30.09.2027, e la successiva determinazione di differimento n. 819 del 26.02.2025.
Il Collegio riqualifica la vicenda processuale. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e non già per cessazione della materia del contendere. La ragione è duplice: da un lato, l’interesse della ricorrente non è stato soddisfatto sulla base della fondatezza del ricorso; dall’altro, la stessa parte dichiara di non avere più interesse alla decisione in ragione dell’intervenuta proroga regionale al 2027, adottata alla luce della nuova disciplina normativa.
Assume rilievo, in questa prospettiva, la natura dell’accoglimento cautelare. L’ordinanza n. 357 dell’11.11.2024 era stata pronunciata sulla scorta del solo periculum in mora, con espressa riserva sul merito e limitatamente all’ordine di sgombero. La tutela interinale, quindi, non equivale ad alcun accertamento della fondatezza delle censure, con la conseguenza che non può essere invocata per qualificare il sopravvenuto esaurimento dell’interesse in termini di cessazione della materia del contendere.
Il giudice amministrativo applica così il criterio distintivo tra i due istituti. La cessazione della materia del contendere presuppone la sopravvenuta soddisfazione dell’interesse in virtù dell’accoglimento delle doglianze; la carenza di interesse opera, invece, quando la parte non ha più ragione di coltivare il ricorso per fatti sopravvenuti che prescindono dalla fondatezza dell’impugnazione. Il Collegio compensa integralmente le spese di giudizio, valorizzando la decisività delle sopravvenienze normative rispetto alla proposizione del ricorso e la complessità delle questioni sottese.
Nota della Redazione
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