Corso allievi commissari di polizia non computabile ai fini pensionistici (TAR Liguria n. 1002 del 16.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La frequenza del corso quadriennale per allievi aspiranti commissari presso il preesistente Istituto superiore di polizia, previsto dal d.p.r. n. 341/1982, non integra un rapporto di pubblico impiego, ma costituisce attività prodromica e funzionale alla sua costituzione. Gli allievi entrano in servizio solo con la nomina in prova nel ruolo dei commissari, successiva al conseguimento del diploma e al superamento dell’esame finale. Il periodo formativo non è pertanto computabile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza. Il trattamento economico corrisposto rientra nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e le ritenute assistenziali non sono sintomatiche di un rapporto di servizio. Non viola il principio di equiordinazione delle Forze di polizia il mancato riconoscimento del quadriennio, stante la diversità strutturale degli ordinamenti civile e militare.

Il Fatto

Tre funzionari della Polizia di Stato, assunti nel ruolo dei commissari dopo aver frequentato con esito positivo il corso quadriennale per allievi aspiranti commissari presso il preesistente Istituto superiore di polizia, hanno impugnato la nota con cui il Ministero dell’Interno ha negato il computo del quadriennio ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza. L’Amministrazione ha ammesso la valorizzazione del periodo solo mediante riscatto a titolo oneroso, ove sia conseguita anche la laurea.

I ricorrenti hanno dedotto la violazione della disciplina sul corso, la lesione del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia e, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale delle norme applicate per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 e 97 Cost. Il Ministero si è costituito chiedendo la reiezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il sistema previgente di cui alla legge n. 121/1981 e al d.p.r. n. 341/1982, nel quale accedevano al ruolo dei commissari, oltre ai laureati vincitori di concorso, i diplomati che avessero completato il corso quadriennale. Richiamando un consolidato orientamento pretorio, il Tribunale afferma che il corso non instaurava alcun rapporto lavorativo: gli allievi erano inquadrati solo con la nomina in prova successiva al diploma.

Nessuno degli indici invocati rivela un rapporto di impiego. Il trattamento economico rientra tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 917/1986; le incertezze sulle ritenute previdenziali non provano il rapporto e, ove versate, darebbero luogo a indebito oggettivo con diritto di ripetizione dall’Inps. Le ritenute assistenziali coprono i rischi dell’iter formativo. Il riconoscimento del periodo agli allievi “interni” dipende dalla loro preesistente collocazione in aspettativa in un diverso ruolo.

Il Collegio esclude rilievo all’accesso per concorso, alla terminologia di “nomina ad allievo aspirante”, all’estensione “in quanto applicabili” della disciplina degli istituti di istruzione, al codice disciplinare, alla pensione di privilegio e all’obbligo di permanenza in servizio, che sorge con la nomina a commissario.

Il secondo motivo è respinto: il sistema introdotto dal d.lgs. n. 334/2000 differenzia nettamente il percorso attuale, con qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. Quanto all’art. 1811 del d.lgs. n. 66/2010, la norma disciplina la retribuzione e non l’anzianità, la cui decorrenza dalla qualifica di aspirante richiede una previsione ad hoc. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, anche in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 270 del 2022, che ha ribadito la strutturale diversità tra status militare e appartenenza alla Polizia di Stato. Infine, la direttiva 2003/88/CE non si applica ai corsi per aspiranti lavoratori. Il ricorso è rigettato, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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