Ottemperanza alla sentenza che riconosce la carta docente ai precari (TAR Campania n. 1067 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato quando la sentenza azionata sia passata in giudicato, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica ai fini esecutivi e perduri l’inadempimento dell’amministrazione. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di eseguire la pronuncia nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione, e per il caso di ulteriore inottemperanza nomina il Commissario ad acta. Il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, spetta anche al docente con contratto a tempo determinato, come riconosciuto dal giudice del lavoro con sentenza divenuta definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente, docente con contratto a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Nocera Inferiore, sez. lav., con sentenza n. 551 del 17 aprile 2024, il riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 1.000,00 oltre accessori e delle spese di lite.

A fronte dell’inadempimento dell’amministrazione, non risultando ancora attribuito il beneficio né versato il rimborso delle spese, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione e, in caso di perdurante inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio e la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in primo luogo la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla sua notifica ai fini esecutivi, avvenuta il 24 aprile 2024. Perdura, inoltre, l’inadempimento: in favore del ricorrente non risulta attribuito il beneficio riconosciuto nell’importo di € 1.000,00 oltre accessori, né versato l’importo liquidato per il rimborso delle spese di lite.

Integrate dunque tutte le condizioni di legge, il ricorso è accolto. Il giudice amministrativo ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire la sentenza n. 551 del 17 aprile 2024 nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della decisione.

Quanto agli importi, l’amministrazione deve provvedere al pagamento di € 1.000,00 corrispondenti al beneficio ex art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, oltre interessi legali con decorrenza dalla notifica ai fini esecutivi fino all’effettivo soddisfo, e di € 350,00 a titolo di rimborso delle spese del giudizio. Nel conformarsi ai vincoli del giudicato, il Collegio richiama un proprio precedente (TAR Campania, Salerno, sez. III, n. 2335/2024).

Per il caso di perdurante inottemperanza, è nominato Commissario ad acta il Direttore Generale per il Personale Scolastico del Ministero, con facoltà di delega, il quale, entro 60 giorni dall’apposita istanza di parte, darà corso alle attività esecutive. Al Commissario non sono dovuti rimborsi, essendo incardinato nella stessa amministrazione. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi € 500,00 oltre IVA e CPA, tenuto conto della ripetitività della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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