La planimetria suppletiva delimita la concessione e impedisce l’estensione oltre il promontorio (TAR Liguria n. 309 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La delimitazione dell’area oggetto di una concessione demaniale marittima è compiutamente definita dall’atto concessorio e dalla planimetria allegata, che prevalgono su qualsiasi interpretazione estensiva basata su elementi esterni. Il tenore letterale dell’atto suppletivo, che indica un preciso confine naturale (il promontorio), esclude dall’area concessa le zone situate oltre tale limite. La pubblica amministrazione non può, con atti successivi, ampliare unilateralmente il perimetro della concessione, né pretendere dal concessionario l’adempimento di obblighi su aree non comprese nel titolo.
Il Fatto
Il Circolo Velico, concessionario sin dal 1959 di un’area demaniale nel Comune di Monterosso, impugnava una serie di atti comunali, tra cui l’apposizione di un cartello che indicava una porzione di spiaggia come ricadente nella propria concessione, nonché le note confermative e l’ordinanza che ne estendeva l’ambito. Il Comune aveva infatti affermato che la spiaggia ad est del promontorio del Gigante rientrasse nell’area concessa al circolo, sulla base di una interpretazione estensiva dell’atto suppletivo del 2025.
Il ricorrente contestava la legittimità di tali atti, deducendo la violazione del P.U.D., il difetto di motivazione e l’incompetenza dell’organo emanante. La Capitaneria di Porto aveva inoltre sanzionato il circolo per la mancata adozione di misure di sicurezza su quella porzione di spiaggia, che lo stesso assumeva essere estranea alla concessione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, basando la propria decisione su un elemento dirimente: la modifica del rapporto concessorio intervenuta con l’atto suppletivo del 10 marzo 2025. La nuova formulazione dell’art. 1 della concessione descriveva l’area come compresa tra il promontorio del Gigante ad est, il mare e il molo frangiflutti a sud, la proprietà privata a ovest e a nord. Il tenore letterale della pattuizione, ad avviso del Collegio, è inequivocabile nell’escludere dal perimetro concessorio l’area situata ad est del promontorio, poiché quest’ultimo ne segna il confine in quella direzione.
A suffragare questa conclusione, la Corte richiama l’Allegato D contenente la planimetria dell’area: l’immagine satellitare comprende il porticciolo e la spiaggia ad ovest del promontorio, arrestandosi proprio alle pendici di quest’ultimo. La rappresentazione cartografica, quindi, conferma la delimitazione testuale dell’atto.
Un ulteriore elemento di conferma è tratto dal P.U.D., nella variante deliberata il 28 aprile 2023. La descrizione contenuta in tale atto distingue chiaramente due aree all’interno della concessione: la darsena per l’ormeggio e lo specchio acqueo per il canale di transito dei natanti. L’associazione tra tale descrizione e l’immagine riportata rende evidente che la variante si riferisce esclusivamente all’area ad ovest del promontorio.
Il Collegio ha inoltre escluso che i precedenti giurisprudenziali citati dal Comune suffragassero la tesi dell’appartenenza dell’area alla concessione. La sentenza della Prima Sezione n. 944 del 2023 e quella n. 618 del 2024, nel descrivere la concessione come comprensiva di due zone, si riferivano alle aree site a sinistra del promontorio, divise dal molo a forcella, senza alcun riferimento alla spiaggia orientale.
L’accoglimento del primo motivo, avente carattere assorbente, ha esonerato il giudice dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso. Il TAR ha pertanto annullato gli atti comunali che sottendevano l’appartenenza dell’area contestata alla concessione, condannando il Comune alla rimozione del cartello e alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00.
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Nota della Redazione
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