Prova pratica non anonima se grafica e valutata in laboratorio (TAR Marche n. 1060 del 21.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prova pratica nei concorsi pubblici costituisce un tertium genus tra prova scritta e prova orale, e l’anonimato del candidato non è indefettibile. L’obbligo cede quando la prova consista nella realizzazione di elaborati grafico-progettuali caratterizzati da libertà di scelte, idonei di per sé a rivelare le specifiche capacità professionali del candidato, e quando la lex specialis preveda lo svolgimento in laboratorio con osservazione diretta da parte della commissione. In tali casi la garanzia di imparzialità è assicurata dalla pubblicità della prova e dalla responsabilità della commissione, non dalla segretezza dell’elaborato. Il principio di anonimato conserva invece ruolo indefettibile per le prove standardizzate e per gli elaborati suscettibili di valutazione indipendente dall’identità dell’autore.
Il Fatto
Due candidati impugnano le graduatorie di merito del concorso ordinario per la classe di concorso B022, indetto con D.D. n. 2575 del 06.12.2023 e pubblicate dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. Oggetto di censura sono i verbali con cui la Commissione ha stabilito che gli elaborati della prova pratica fossero salvati in file recanti nome e cognome dei candidati. Uno dei ricorrenti ha sostenuto anche il colloquio orale; l’altro non si è presentato alla prova orale.
I ricorrenti deducono la violazione dell’art. 8, comma 3, d.P.R. n. 487/1994 e dei principi di uguaglianza e imparzialità di cui agli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la prova, per le modalità di svolgimento, andasse assimilata a una prova scritta e assoggettata ad anonimato. Resistono il Ministero, l’Ufficio Scolastico Regionale e numerosi controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama anzitutto il fondamento costituzionale dell’anonimato, individuato negli artt. 3 e 97 Cost. e nell’art. 35-quater, comma 2, d.lgs. n. 165/2001. Richiama poi la sentenza del Cons. Stato n. 6284 del 2025, resa sulla medesima procedura, secondo cui l’anonimato dipende dalle concrete modalità operative prescelte dalla commissione: è inesigibile se la prova deve essere commentata alla presenza dei commissari, si riespande se la valutazione precede il colloquio.
Sul punto il Collegio opera una distinzione decisiva rispetto a quel precedente. La prova originaria si risolveva in una mera relazione scritta di risposta a quesiti tecnico-pratici; quella rinnovata ha ad oggetto elaborati grafici progettuali, rispetto ai quali la relazione svolge funzione di mero supporto. La griglia di valutazione, con parametri relativi alla strategia risolutiva e alla rappresentazione dei risultati, risulta scarsamente compatibile con una prova anonimizzata.
Il Collegio aderisce all’orientamento espresso dal Cons. Stato n. 5279 del 2026, che ha ritenuto legittimo lo svolgimento non anonimo della prova pratica di un concorso a cattedre consistente in elaborazioni grafiche, e alla sentenza del TAR Lazio n. 4159 del 2026. Rispetto a elaborati capaci di rivelare le specifiche doti professionali del candidato, l’anonimato è praticamente impossibile e comunque destinato a cedere. Non assume rilievo decisivo che la valutazione della prova pratica abbia preceduto il colloquio orale.
Il Collegio esclude, infine, che lo svolgimento anonimo in altre sedi dimostri l’illegittimità della scelta: nel caso dell’USR Puglia l’anonimato è garantito da custodia e successiva correzione degli elaborati, mentre qui la correzione è stata effettuata subito dopo la consegna, a conferma dell’esigenza di valutare il processo di elaborazione. La scelta della Commissione è quindi legittima. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese motivata dalla novità della fattispecie e dalla sopravvenienza delle decisioni citate.
Nota della Redazione
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