Sindacato del giudice su anomalia e sottostima del costo della manodopera (Cons. Stato n. 10033 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’anomalia dell’offerta appartiene alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante e il giudice amministrativo che la sindaca non invade il merito dell’azione amministrativa, non configura eccesso di potere giurisdizionale e può annullare l’aggiudicazione senza disporre l’esclusione del concorrente. In materia di costi della manodopera, l’art. 41, comma 14, e l’art. 110, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36 del 2023 impongono di calcolare il costo del personale sulle tabelle ministeriali vigenti; non sono ammesse giustificazioni che riducano le ore mediamente lavorate sulla base di mere statistiche aziendali o dichiarazioni non documentate. Il ribasso sul costo del lavoro è ammesso solo se l’operatore dimostra una più efficiente organizzazione aziendale, con onere probatorio a suo carico.

Il Fatto

Una società seconda classificata impugna davanti al TAR Puglia l’avviso di esito di gara con cui il RUP di un Comune ha aggiudicato in via definitiva il servizio di guardiania e pulizia di immobili comunali all’operatore uscente. L’offerta dell’aggiudicataria, risultata anomala per un ribasso del 25,24%, aveva superato la verifica di congruità ex art. 110 del d.lgs. n. 36 del 2023.

Il TAR accoglie il ricorso e ritiene erroneo e inattendibile il costo della manodopera prospettato dall’aggiudicataria, con conseguente esclusione. L’impresa aggiudicataria appella, deducendo eccesso di potere giurisdizionale e travisamento dei presupposti in materia di costo del lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi per la loro connessione e li ritiene infondati. Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone lo scorporo dei costi della manodopera dall’importo assoggettato a ribasso, e dall’art. 110, commi 4 e 5, che vieta giustificazioni sui trattamenti salariali minimi e impone l’esclusione quando il costo del personale è inferiore ai minimi delle tabelle ministeriali.

Poiché la decisione richiedeva accertamenti tecnici, il Consiglio di Stato ha disposto verificazione ex art. 66 cod. proc. amm., affidata alla direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro. Il verificatore ha riparametrato il costo della manodopera alle tabelle ministeriali con decorrenza luglio 2023, agli aumenti retributivi del rinnovo contrattuale 2024-2025 e al corretto divisore delle ore lavorate.

L’esito è una sottostima rilevante: a fronte di un costo a base di gara di euro 526.911,05, l’offerta indicava euro 440.670, con uno scostamento di euro 93.052,81 rispetto al valore ricalcolato. Il verificatore ha escluso la riduzione delle ore di assenza fondata su statistiche aziendali non documentate, richiamando il principio della sentenza del Consiglio di Stato n. 7417 del 2019, secondo cui il dato delle ore mediamente lavorate non può essere ridotto in base a mere dichiarazioni dell’impresa. Ha inoltre rilevato che le migliorie offerte, pari a 1.638 ore aggiuntive, non risultano coperte da specifica voce di costo.

Il Collegio condivide le conclusioni della verificazione e conferma la illegittimità della determinazione amministrativa che aveva ritenuto congrua l’offerta, non avendo l’operatore dimostrato il requisito della più efficiente organizzazione aziendale. Sul primo motivo, la Corte ribadisce che il sindacato sulla discrezionalità tecnica non integra eccesso di potere giurisdizionale: il TAR non ha disposto l’esclusione dell’impresa, ma ha dichiarato l’inefficacia del contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., consentendo il subentro della seconda classificata. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese e al pagamento delle spese di verificazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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