Il giudicato di annullamento e la sopravvenienza normativa nel procedimento di condono (Cons. Stato n. 10034 del 12.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo di annullamento che dispone la rinnovazione del procedimento di condono edilizio si esegue applicando il regime normativo vigente al momento della riedizione del potere, e non quello in essere all’epoca dell’originaria istanza. L’effetto conformativo della sentenza resta delimitato dal tipo e dal numero dei motivi accolti: esso vincola l’amministrazione solo entro la quaestio iuris effettivamente decisa e non si estende ai profili non espressamente scrutinati. Il parere della Soprintendenza in materia paesaggistica costituisce atto endoprocedimentale vincolante per il contenuto del provvedimento finale. Le sopravvenienze di fatto e di diritto rilevano solo se anteriori alla notificazione della sentenza divenuta irrevocabile e, per le situazioni giuridiche durevoli, operano sul tratto dell’interesse che si svolge successivamente al giudicato.

Il Fatto

Una società presentava istanza di condono edilizio per un immobile abusivo. Il Comune respingeva l’istanza ritenendo non dimostrata l’ultimazione delle opere a rustico entro il 1° ottobre 1983. Il TAR Lazio, con sentenza n. 4916 del 2019, accoglieva il ricorso e annullava il diniego, riconoscendo la sussistenza degli elementi minimi di ultimazione e ordinando all’amministrazione di riesaminare l’istanza.

In esecuzione del giudicato, il Comune rinnovava l’istruttoria e, acquisito un nuovo parere negativo della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, emanava un secondo diniego. La società impugnava anche tale provvedimento, ma il TAR Lazio respingeva il ricorso con sentenza n. 12314 del 2020. Da qui l’appello, con cui la società sostiene che l’effetto conformativo del primo giudicato dovesse arrestarsi alla sola verifica dell’ultimazione delle opere, senza necessità di un nuovo parere paesaggistico, essendosi già formato il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza nel 2002.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello. In via preliminare, il Collegio qualifica il parere della Soprintendenza come atto endoprocedimentale vincolante, idoneo a determinare il contenuto del provvedimento finale in materia di tutela paesaggistica.

Sul piano dell’effetto conformativo, la Corte chiarisce che il giudicato di annullamento di cui alla sentenza del TAR n. 4916/2019 ha investito esclusivamente la quaestio iuris relativa alla data di ultimazione delle opere e non si è esteso, neppure implicitamente, al nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza nel 2002 per silenzio. L’amministrazione, quindi, non era vincolata a considerare acquisita la compatibilità paesaggistica.

Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui l’esecuzione del giudicato incontra un limite nelle sopravvenienze di fatto e di diritto anteriori alla notificazione della sentenza irrevocabile. Per le situazioni giuridiche istantanee la sopravvenienza è strutturalmente irrilevante; per quelle durevoli essa incide sul solo tratto dell’interesse che si svolge dopo il giudicato, determinando una successione cronologica di regole e non un conflitto. Nel caso concreto, poiché il giudicato ha imposto la rinnovazione del procedimento, trova applicazione il nuovo regime, che ha eliminato il previgente meccanismo di silenzio-assenso, tanto più in ragione del rilievo assiologico degli interessi pubblici di tutela ambientale.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa in tema di delimitazione dell’effetto conformativo: occorre distinguere le sentenze a effetto vincolante pieno, che annullano per difetto dei presupposti o per violazione di termini perentori, da quelle a effetto vincolante strumentale, che impongono solo di eliminare il vizio formale senza vincolare l’amministrazione nei contenuti (Cons. Stato, sez. VI, n. 3641 del 2024; n. 6187 del 2023; n. 5002 del 2023; n. 5880 del 2022). La portata del giudicato va ricostruita dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione, correlati a causa petendi e petitum.

Da qui la reiezione del gravame e la compensazione delle spese, giustificata dalla particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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