Sei scatti stipendiali al personale in quiescenza e termine non decadenziale (TAR Lazio n. 1556 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, introdotto dall’art. 21 della legge n. 232/1990, spetta anche al dipendente che chieda il collocamento in quiescenza in epoca successiva al 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti anagrafici e di servizio. A tale termine non può attribuirsi natura decadenziale, poiché una decadenza presuppone chiarezza e perspicuità dei presupposti determinanti, assenti nella fattispecie. Il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, sancito dall’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994, opera anche nel giudizio previdenziale. Il beneficio compete altresì al personale già appartenuto al Corpo della Polizia Penitenziaria, equiparato alle forze di polizia.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenuto ai ruoli della Polizia Penitenziaria, ha chiesto l’accertamento del proprio diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione fino al soddisfo.
L’I.N.P.S., costituitosi in giudizio, ha contestato la pretesa deducendo il tardivo deposito della domanda di collocamento in quiescenza e la conseguente decadenza dal beneficio. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 14 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione centrale muovendo dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990. La norma riconosce i sei scatti al personale che cessa dal servizio per età, inabilità o decesso e, al secondo comma, anche a chi chieda il collocamento in quiescenza avendo maturato 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Secondo l’orientamento consolidato di legittimità e di merito, cui il Tribunale aderisce, il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale. Richiamando Cons. Stato, sez. II, sent. n. 2831/2023, il Collegio osserva che il collocamento a riposo a domanda resta ammissibile anche negli anni successivi, dipendendo dalla data di presentazione dell’istanza.
Non si rinviene, del resto, alcuna ragionevole giustificazione della disparità di trattamento tra chi presenta la domanda entro il termine e chi la presenta dopo: solo una norma chiara nel senso della decadenza potrebbe fondarla, mentre l’ambiguità non consente di farne discendere conseguenze preclusive, come affermato in Cons. St., sez. III, n. 1231/2019.
Il Tribunale esclude poi che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 modifichi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita, applicandosi esso alla sola base pensionabile. Rigetta infine la questione di legittimità costituzionale, rientrando nella discrezionalità del legislatore il contemperamento tra esigenze dei lavoratori e disponibilità finanziarie. Accoglie invece l’eccezione sul divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione, con condanna dell’Ente al ricalcolo e alle spese.
Nota della Redazione
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