Riconoscimento titolo estero di sostegno, no a equipollenza senza abilitazione (Cons. Stato n. 5777 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in Italia di un titolo formativo estero per l’insegnamento di sostegno presuppone che l’interessato sia in possesso di una qualifica abilitante conseguita nello Stato di origine secondo la direttiva 2005/36/CE. In assenza di un titolo abilitante rilasciato dall’autorità competente, il mero attestato di conclusione di un corso di formazione professionale non è idoneo al riconoscimento. L’esame comparativo tra i percorsi formativi è doveroso e, ove riveli differenze incolmabili, legittima il diniego e l’esclusione delle misure compensative. Il diniego costituisce atto dovuto e vincolato, con esclusione dell’obbligo di soccorso istruttorio e della rilevanza del preavviso di cui all’art. 10-bis legge n. 241/1990, non potendo l’apporto procedimentale del privato mutare un esito privo di margini discrezionali.

Il Fatto

Il Ministero dell’istruzione e del merito ha proposto appello avverso la sentenza del TAR Lazio, Sezione Quarta, n. 4064/2025, che aveva accolto il ricorso dell’insegnante avverso il decreto di rigetto della domanda di riconoscimento del titolo di formazione professionale conseguito in Romania ai fini dell’esercizio della professione di docente di sostegno.

Il titolo oggetto dell’istanza consiste in un attestato di conclusione di un corso di formazione post-universitaria, rilasciato da un’università romena, relativo alla formazione di professori itineranti e di sostegno. L’appellata non si è costituita in giudizio. L’efficacia esecutiva della sentenza impugnata era stata sospesa con ordinanza cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dal rilievo che il titolo prodotto non attesta l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in Romania. La normativa romena richiamata — legge nazionale in materia di istruzione n. 1/2011, artt. 236 e 241 — condiziona la qualifica professionale al completamento di tre fasi formative e al superamento di un apposito esame nazionale, che nella specie non risulta sostenuto.

L’attestato certifica soltanto il superamento dell’esame di un programma post-universitario di formazione continua, rilasciato da un’università e non dal competente Ministero. Esso è eventualmente annoverabile tra i percorsi di formazione continua dei docenti già in servizio, ma non costituisce titolo accademico di specializzazione con valore abilitante.

La Corte ribadisce che l’art. 13, comma 5, del D.M. n. 249 del 2010 esclude che dalla sola frequentazione del corso di specializzazione per il sostegno discenda in Italia alcun effetto abilitante, richiamando i precedenti della Sezione nn. 7253, 7254 e 7263 del 9 settembre 2025 e le sentenze n. 8392 del 29 ottobre 2025 e n. 2245 del 17 marzo 2026, rese in fattispecie pressoché identiche.

Il Ministero ha comunque effettuato la comparazione tra il percorso formativo italiano e quello romeno, concludendo per differenze incolmabili, e la relativa motivazione non è stata utilmente smentita dal Tribunale. Il Collegio richiama la giurisprudenza UE — Corte di giustizia, 8 luglio 2021, C-166/20, e 6 ottobre 2015, C-298/14 — secondo cui, se l’esame comparativo evidenzia differenze sostanziali, l’autorità può pretendere la dimostrazione delle conoscenze mancanti o fissare misure di compensazione.

Nel caso concreto l’esame comparativo esclude che le conoscenze acquisite siano sufficienti a giustificare l’equipollenza, neppure colmabile con misure compensative. Il diniego è quindi atto dovuto e vincolato: l’assenza dei presupposti di legge non lascia margine all’amministrazione, con conseguente venir meno dell’obbligo di soccorso istruttorio e della rilevanza del preavviso ex art. 10-bis legge n. 241/1990. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *