Onere probatorio della stazione appaltante sulla comunicazione dei verbali di gara (TAR Puglia n. 795 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso l’aggiudicazione di una procedura di gara, la prova dell’avvenuta comunicazione alla partecipante dei verbali di gara, e segnatamente del verbale di seduta pubblica in cui è stata disposta l’esclusione, grava sulla stazione appaltante. L’Amministrazione deve, pertanto, documentare la circostanza depositando la ricevuta di consegna della PEC inviata all’operatore economico ovvero dando conto di altra modalità di consegna, quale la trasmissione tramite la piattaforma telematica di gestione della gara. La verifica di tale adempimento costituisce presupposto indefettibile per la decisione sulla legittimità dell’esclusione e sulla conseguente spettanza dell’aggiudicazione.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti della procedura aperta indetta dall’ASL per la fornitura di materiale di consumo per emodinamica, contestando l’aggiudicazione dei singoli lotti e chiedendo la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato per il lotto n. 39, con condanna al risarcimento del danno o al subentro. La società, in particolare, ha dedotto di essere stata esclusa dalla gara nella seduta pubblica del 23 luglio 2025 e ha censurato i verbali di gara e le schede di valutazione, lamentando la mancata comunicazione dell’esito e degli atti endoprocedimentali.
La Motivazione della Corte
Il TAR, nel valutare la fondatezza delle censure prospettate, ha ritenuto dirimente accertare se la stazione appaltante avesse effettivamente comunicato alla società ricorrente il verbale della seduta pubblica del 23 luglio 2025, nel quale il Seggio di gara aveva dichiarato l’operatore economico non ammesso al prosieguo. Tale accertamento, di natura prettamente fattuale, è stato considerato pregiudiziale rispetto a ogni altra questione, atteso che dalla sua esito dipende la verifica del rispetto delle garanzie partecipative e di trasparenza procedimentale.
A tal fine, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, ordinando la trasmissione di una relazione dettagliata sui fatti di causa. All’Amministrazione è stato specificamente richiesto di dare conto dell’eventuale comunicazione del verbale alla società ricorrente e di documentare la circostanza mediante il deposito della ricevuta di consegna della PEC inviata alla partecipante ovvero di altra prova equivalente, quale la dimostrazione dell’avvenuta trasmissione tramite la piattaforma EmPulia.
La decisione si fonda sul principio per cui, in materia di comunicazioni agli operatori economici, è onere dell’Amministrazione provare l’adempimento, non essendo sufficiente la mera allegazione dell’invio. L’acquisizione di tale prova è stata ritenuta necessaria per verificare la legittimità dell’esclusione e la correttezza della procedura selettiva. Per l’adempimento è stato concesso il termine di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione ad opera delle parti, con fissazione dell’udienza camerale per il prosieguo del giudizio.
Nota della Redazione
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