Prevalenza del concorrente plurisoggettivo nella rating CSR tra RTI e consorzi stabili (Cons. Stato n. 10032 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche, le clausole della lex specialis che disciplinano l’attribuzione del punteggio per il rating CSR distinguono due fattispecie autonome e compiute: la partecipazione nella forma del concorrente plurisoggettivo, per la quale rileva il rating della capogruppo/mandataria, e la partecipazione del consorzio stabile, per la quale rileva il rating del consorzio che partecipa in proprio ovvero la media matematica dei soggetti esecutori. Tali discipline operano in via alternativa e non cumulativa, senza necessità di interpretazioni estensive o integrative. Ne consegue che, nel raggruppamento temporaneo con capogruppo un consorzio stabile, il punteggio va parametrato al rating della mandataria, non a quello della consorziata designata per l’esecuzione. Il criterio ermeneutico cumulativo si pone in contrasto con il principio di certezza del diritto e con il legittimo affidamento dei concorrenti.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, con capogruppo un consorzio stabile e mandante un altro consorzio stabile, partecipava a una procedura aperta indetta da Rete Ferroviaria Italiana per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di una nuova fermata ferroviaria. Entrambi i consorzi designavano una propria consorziata esecutrice. Il disciplinare e l’allegato “D” prevedevano un sub-criterio di valutazione legato al rating CSR, articolato in una forbice di punteggio correlata al valore attestato.
La commissione giudicatrice assumeva a parametro il rating della mandataria, attribuendo al raggruppamento 4 punti; secondo il concorrente, invece, andava considerato il rating della consorziata esecutrice designata, sensibilmente più elevato, con conseguente assegnazione di 6 punti. Il diverso computo collocava il raggruppamento al secondo posto della graduatoria, alle spalle dell’aggiudicataria. Il TAR Puglia respingeva il ricorso e il concorrente appellava, deducendo l’erroneità dell’interpretazione restrittiva della legge di gara.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal dato testuale dell’allegato “D”, che contempla separatamente due proposizioni: una per i concorrenti plurisoggettivi di cui all’art. 65, comma 2, lett. e), f) e h), del d.lgs. n. 36 del 2023, l’altra per i consorzi di cui alla lett. b), c) e d) della stessa disposizione. In funzione della modalità partecipativa vengono individuati i rating da utilizzare. Ne discendono fattispecie distinte, ciascuna in sé definita e compiuta.
Richiamando i canoni degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., il Consiglio di Stato ribadisce che le clausole della legge di gara vanno interpretate secondo il criterio letterale e sistematico, senza procedimenti ermeneutici in funzione integrativa volti a estrarre significati impliciti. Il significato va colto nel tenore letterale delle parole e nella loro connessione; solo in presenza di ambiguità evidenti si sceglie l’interpretazione favorevole al concorrente (vengono citate Cons. Stato, IV, n. 3253 del 2025 e Cons. Stato, IV, n. 2071 del 2025).
Anche sul piano sistematico la lettura cumulativa non regge: non emergono tratti di inferenza o raccordi tra le due clausole che attenuino la regola di alternatività. Il dato decisivo è che i raggruppamenti temporanei possono essere costituiti anche da consorzi stabili, come si ricava dall’art. 65, comma 2, lett. e), che rinvia alla lett. d). La compresenza delle due qualifiche non autorizza quindi la sovrapposizione delle discipline.
Quanto al secondo motivo, di carattere subordinato, il Collegio esclude l’illegittimità della clausola. Il diverso trattamento — rating dell’esecutore nel consorzio che partecipa in forma individuale, rating della mandataria nel raggruppamento — è coerente con la differente natura giuridica degli istituti: il raggruppamento temporaneo è raggruppamento di scopo in funzione pro-concorrenziale, nel quale gli operatori mantengono la propria autonomia (art. 68, comma 8, del d.lgs. n. 36 del 2023), mentre il consorzio stabile è soggetto collettivo con struttura di impresa comune e rapporto organico stabile con le consorziate (artt. 65, comma 2, lett. d), e 67, comma 4, del medesimo decreto). La clausola non è manifestamente irragionevole e resta espressione di una valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante, sottratta al sindacato di merito.
L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della complessità della questione interpretativa.
Nota della Redazione
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