Ordine di demolizione tardivo e acquisizione al patrimonio comunale del proprietario incolpevole (Cons. Stato n. 10037 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un immobile abusivo ha natura vincolata e non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse, diverse da quelle inerenti al ripristino della legalità violata, neppure quando intervenga a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso e il titolare attuale non ne sia responsabile. Il proprietario non autore materiale dell’abuso assume una responsabilità sussidiaria: è tenuto a dare esecuzione all’ordine quando ciò sia per lui materialmente possibile, secondo i doveri di diligente amministrazione, correttezza e vigilanza. La natura pertinenziale in senso urbanistico richiede un nesso funzionale e strumentale con l’opera principale, dimensione ridotta, assenza di autonomo valore di mercato e di significativo carico urbanistico. In mancanza di tali requisiti l’opera è autonoma e non acquisisce la qualifica pertinenziale, con conseguente legittimità della sanzione demolitoria.
Il Fatto
Il TAR Lazio, con sentenza n. 12049 del 17 novembre 2020, respingeva i ricorsi riuniti proposti dal proprietario di un immobile sito in Roma avverso i provvedimenti comunali che avevano ingiunto la demolizione di alcuni manufatti abusivi e, in seguito all’inottemperanza, disposto l’acquisizione gratuita delle opere al patrimonio comunale insieme all’area di sedime e all’area circostante.
Gli interventi contestati consistevano nell’ampliamento di una tettoia preesistente con scavo e tamponatura in muratura, nella pavimentazione di un piazzale, in una seconda tettoia e in un manufatto in muratura ad uso residenziale. Il proprietario impugnava la sentenza deducendo il difetto di motivazione del provvedimento acquisitivo, la natura pertinenziale delle opere e l’illegittimità dell’acquisizione a carico del proprietario non responsabile dell’abuso.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017, secondo cui l’ingiunzione di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse ulteriori rispetto al ripristino della legittimità violata. Il principio non ammette deroghe neppure quando l’ordine intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, quando il titolare attuale non sia responsabile e il trasferimento non denoti intenti elusivi.
Sulla qualificazione delle opere, la Corte ribadisce che la pertinenza urbanistica esige un oggettivo nesso funzionale e strumentale tra cosa accessoria e principale, con dimensione ridotta e modesta dell’opera, assenza di autonomo valore di mercato e nessun significativo carico urbanistico. Nel caso concreto i manufatti sono autonomi, di rilevante consistenza strutturale e morfologica, e occupano area diversa e ulteriore rispetto all’edificio principale: la qualifica pertinenziale è quindi esclusa.
Quanto all’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e all’art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008, la Corte distingue la posizione del responsabile dell’abuso da quella del proprietario. Quest’ultimo assume una responsabilità sussidiaria, essendo tenuto all’esecuzione dell’ordine solo quando ciò sia materialmente possibile. Il perseguimento dell’interesse pubblico urbanistico e la natura reale dell’illecito giustificano l’onere di ripristino anche in capo al proprietario estraneo all’abuso.
La Corte precisa però il limite: l’ordine non produce effetti verso il proprietario privo della disponibilità e del possesso del bene finché non ne riacquisti la materiale possibilità esecutiva. L’acquisizione gratuita e le sanzioni pecuniarie possono lasciare indenne il proprietario rimasto estraneo all’esecuzione delle opere, ferma una presunzione di corresponsabilità per la violazione dei doveri di vigilanza. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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