Dissenso regionale illegittimo se non prevale in conferenza di servizi sul progetto (Cons. Stato n. 10049 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella conferenza di servizi decisoria l’amministrazione procedente adotta la determinazione conclusiva sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, secondo un criterio qualitativo e non quantitativo. Il dissenso espresso in quella sede è illegittimo quando risulta irragionevole, affetto da difetto di istruttoria e non adeguatamente motivato, in particolare se contrasta con i pareri favorevoli delle autorità competenti e con le risultanze istruttorie degli enti locali. In presenza di un progetto unitario e inscindibile, la variante ex art. 8 d.P.R. n. 160/2010 non può essere frazionata, escludendo una parte dell’intervento e autorizzandone un’altra, senza adeguata giustificazione. Il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecniche quando siano manifestamente contraddittorie o prive di supporto istruttorio.

Il Fatto

La società ricorrente presenta al Comune un’istanza ai sensi dell’art. 8 d.P.R. n. 160/2010 per una struttura turistico-ricettiva con annesso campo da golf, mediante ristrutturazione di una masseria e nuove volumetrie alberghiere. La Regione, in un primo momento, non rilascia il provvedimento autorizzatorio unico per i pareri negativi della Soprintendenza e della Sezione paesaggio.

Il TAR accoglie il ricorso avverso quel diniego. Riattivata la conferenza di servizi, la Soprintendenza esprime parere favorevole sul progetto aggiornato, mentre la Sezione urbanistica regionale conferma il dissenso sulle nuove volumetrie alberghiere. Il PAUR viene rilasciato solo per il campo da golf e la ristrutturazione della masseria. Il TAR accoglie l’impugnazione della società e respinge quella del Comune; Comune e Regione appellano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce gli appelli e respinge le eccezioni preliminari di carenza di legittimazione e di tardività. La società conserva l’interesse alla realizzazione dell’intervento e all’eventuale azione risarcitoria. Quanto ai termini, solo con la comunicazione del PAUR le determinazioni regionali sono divenute lesive, poiché l’art. 27-bis, comma 7, d.lgs. n. 152/2006 va coordinato con il provvedimento espressamente adottato dalla Regione.

Nel merito, il Consiglio condivide il giudizio di irragionevolezza e contraddittorietà delle valutazioni regionali. La conferenza di servizi è un modulo di semplificazione che sfocia in una decisione pluristrutturata, fondata sulle posizioni prevalenti ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7, l. n. 241/1990. L’amministrazione procedente deve motivare le ragioni della determinazione finale, non potendo adottare un esito distonico rispetto a quanto emerso nella conferenza, come affermato da Cons. Stato sez. IV n. 667 del 2024 e n. 6447 del 2023.

Nel caso concreto quasi tutti gli enti hanno espresso parere favorevole al campo da golf, che richiede l’attività ricettiva. Le ragioni ostative regionali si fondano su un parere comunale poi superato dal parere del 26/11/2018, che ha qualificato la proposta come variante puntuale legata a un progetto unitario, e contrastano con il parere favorevole della Soprintendenza del 12/10/2022.

Il progetto, osserva il Collegio, è composito ma di carattere unitario: l’attività ricettiva trova nel campo da golf il suo elemento caratterizzante. La Regione, escludendo le volumetrie alberghiere, non ha tenuto conto delle posizioni prevalenti né ha motivato adeguatamente. Il dissenso regionale, pur condizione necessaria nella procedura, risulta irragionevole e affetto da difetto di istruttoria. Gli appelli vengono respinti, con conferma delle sentenze di primo grado e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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