Ottemperanza al giudicato sulla Carta del docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 151 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto il diritto del docente non di ruolo alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’Amministrazione scolastica e ordina l’esecuzione del decisum nel termine di sessanta giorni. Nel caso di perdurante inerzia, il giudice nomina commissario ad acta un dirigente della stessa Amministrazione, attingendo alle risorse interne, al fine di evitare ulteriori esborsi suscettibili di danno erariale. La nomina non è condizionata alla corresponsione di un compenso, poiché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’accertamento dell’obbligo esecutivo presuppone la rituale notificazione del titolo e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 5/2024. Con quella pronuncia era stato dichiarato il diritto a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per l’anno scolastico 2022/2023, con condanna dell’amministrazione agli adempimenti conseguenti.

Il ricorso per ottemperanza è stato ritualmente notificato e depositato. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di mera forma, senza provare di avere dato esecuzione al giudicato. La sentenza è passata in giudicato e risulta notificata ai fini esecutivi, con decorso del termine di centoventi giorni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dal Tribunale di Catania in data 12 giugno 2025, ed è stata notificata ai fini esecutivi all’Amministrazione intimata.

Dalla notificazione è decorso il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 legge 31 dicembre 1996, n. 669. L’Amministrazione non ha fornito alcuna prova di avere dato esecuzione al giudicato, pur essendo suo onere. L’inerzia, dunque, è stata accertata.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione scolastica di dare esecuzione alla sentenza, mediante il pagamento della somma dovuta entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Ha inoltre nominato sin d’ora il commissario ad acta, per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre il termine, individuandolo nel Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un altro dirigente del medesimo Ufficio.

La scelta di attingere alle risorse interne della stessa Amministrazione è stata esplicitamente motivata con l’esigenza di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale. Il Collegio, richiamando propri precedenti (TAR Sicilia – Catania, Sez. I, n. 3315 del 21 novembre 2025 e Sez. IV, n. 3246 del 14 novembre 2025), ha precisato che il commissario non avrà diritto ad alcun compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. L’incarico costituisce un obbligo cui il dipendente non può sottrarsi, salvo giustificato motivo, con comunicazione immediata dell’insediamento alla Segreteria della Sezione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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