La sentenza del giudice del lavoro è titolo per l’ottemperanza davanti al giudice amministrativo (TAR Molise n. 37 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze del giudice ordinario, anche in materia di lavoro, costituiscono titolo esecutivo e le statuizioni in esse contenute, rimaste ineseguite, possono trovare attuazione mediante il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. A seguito delle modifiche introdotte dall’art. 475 cod. proc. civ., come novellato dal D.lgs. n. 149/2022, la notificazione della sentenza in copia conforme all’originale è sufficiente a costituire titolo per l’esecuzione, senza necessità di spedizione in forma esecutiva.

Il Fatto

Una docente precaria, titolare di supplenze per gli anni scolastici dal 2017/18 al 2022/23, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente, con condanna dell’Amministrazione al pagamento della somma di € 2.500,00. La sentenza, appellata dalla sola docente limitatamente al capo sulle spese, era stata confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso.

Rimasta inadempiente l’Amministrazione, la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, accertando il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello sulle spese, nonché il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello, come attestato in data 20.05.2025.

Quanto alla forma del titolo esecutivo, il Collegio ha richiamato le modifiche introdotte all’art. 475 cod. proc. civ. dal D.lgs. n. 149/2022, evidenziando che, a decorrere dal 28.02.2023, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notificazione in copia attestata conforme all’originale, come avvenuto nel caso di specie.

Il TAR ha quindi affermato la propria giurisdizione in materia di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di giudizio volto a ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, il Collegio ha accertato l’inadempimento dell’Amministrazione e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente la somma di € 2.500,00 oltre interessi o rivalutazione. È stato altresì nominato fin d’ora, per il caso di perdurante inottemperanza, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione, con facoltà di delega e senza compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 594 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *