Nessuna retribuzione per mansioni superiori nel pubblico impiego non privatizzato (TAR Piemonte n. 1098 del 16.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego non privatizzato, e in particolare nel rapporto di impiego delle forze di polizia, non spettano le differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori alla qualifica di inquadramento, in mancanza di una norma espressa che le riconosca. Lo stato giuridico ed economico di tali dipendenti si desume dagli atti formali di nomina e promozione, con la conseguenza che lo svolgimento di fatto di mansioni superiori è giuridicamente ed economicamente irrilevante. Non è pertanto invocabile l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, che opera solo per il personale contrattualizzato, né l’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990 può essere letto come rinvio integrativo al d.lgs. n. 165/2001, essendo il richiamo riferito al t.u. n. 3 del 1957. Il principio di proporzionalità della retribuzione ex art. 36 Cost. è rivolto al legislatore e va bilanciato con gli artt. 97 e 98 Cost., che attenuano la rilevanza del mero rapporto di scambio. Esclusa, infine, l’applicabilità dell’art. 2041 cod. civ., per difetto del depauperamento.

Il Fatto

Il ricorrente è commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di Polizia Penitenziaria. La qualifica di appartenenza consente, tra l’altro, lo svolgimento di funzioni di responsabile di unità operativa o di vicecomandante di istituto di terzo livello. All’interessato è stato invece affidato il compito di comandante di reparto dell’Istituto penale per i Minorenni di Torino, istituto di primo livello, incarico che la declaratoria pertinente riserva ai funzionari con qualifica dirigenziale.

Da qui la domanda di accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive tra la qualifica di appartenenza e quella dirigenziale, quantificate in € 1121,94 mensili a decorrere dal febbraio 2020, oltre a € 2768,85 a titolo di straordinari. L’amministrazione resistente ha contestato la pretesa anche nel fatto, deducendo la discontinuità dell’effettiva presenza in servizio. La causa è stata discussa e decisa nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove da una premessa di inquadramento: il ricorrente appartiene a una categoria di pubblici dipendenti non privatizzati e tuttora in regime di diritto pubblico. Da ciò deriva l’impertinenza dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001, che presuppone la c.d. privatizzazione del pubblico impiego.

Il Collegio esclude che sussista una lacuna normativa colmabile per analogia. Vi è, all’opposto, una diversa disciplina, che non contempla la remunerazione delle mansioni superiori. L’art. 31 del d.p.r. n. 3/1957 ammette la destinazione temporanea a mansioni di altra qualifica della stessa carriera, senza prevedere né limiti temporali puntuali né la relativa retribuzione; e l’attribuzione risulta comunque svolta in modo discontinuo.

Quanto all’art. 1, comma 4, della legge n. 395/1990, il rinvio alle norme relative agli impiegati civili dello Stato non può intendersi riferito al d.lgs. n. 165/2001: nel 1990 la privatizzazione non era ancora attuata e non era concepibile un rinvio a un corpus normativo inesistente. Il richiamo va quindi al t.u. n. 3 del 1957.

Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, Cons. Stato, Sez. II, n. 856 del 2020, resa proprio per un dipendente dell’amministrazione penitenziaria: nel rapporto di impiego delle forze di polizia, sottratto alla privatizzazione, continua ad applicarsi il principio della irrilevanza giuridica ed economica delle mansioni superiori. Nello stesso senso le pronunce Cons. St., Ad.Pl. n. 11 del 2000 e Cons. St., Sez. V, n. 290 del 1999.

La giurisprudenza di merito richiamata in ricorso, Cons. St. n. 1473 del 2021, riguarda dipendenti di ASL, appartenenti al pubblico impiego privatizzato, non comparabile con le categorie non privatizzate. Il Collegio esclude altresì profili di illegittimità costituzionale: il confronto tra i due status non può passare dalla selezione di singole disposizioni, ma da un vaglio complessivo, e il conferimento di mansioni e il trattamento economico devono bilanciarsi con gli artt. 97 e 98 Cost. Infine, l’art. 2041 cod. civ. non è applicabile, perché l’arricchimento senza causa presuppone un depauperamento, che non è lo svolgimento di mansioni superiori, come chiarito da Cons. St. n. 4518 del 2017. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione dell’accertato svolgimento di mansioni superiori.

Nota della Redazione

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