Chiusura esercizio per reiterata violazione del regolamento UNESCO e disapplicazione norma regolamentare (TAR Toscana n. 1004 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere sanzionatorio amministrativo è soggetto alla riserva di legge relativa, che impone alla fonte primaria la predeterminazione dei presupposti, della condotta e del trattamento sanzionatorio, senza che tale funzione possa essere assolta da un provvedimento amministrativo generale o da un regolamento. La sanzione della chiusura immediata dell’esercizio commerciale per reiterata violazione delle prescrizioni comunali sul servizio igienico di cortesia è pertanto illegittima ove la legge regionale preveda, per le medesime difformità, la sola sospensione dell’attività fino al ripristino dei requisiti. Il giudice amministrativo disapplica, anche d’ufficio, la norma regolamentare contrastante con la fonte primaria, senza necessità di impugnazione congiunta del regolamento, e annulla il provvedimento applicativo.
Il Fatto
La ditta ricorrente gestisce un esercizio di commercio al dettaglio in sede fissa in un locale del centro storico di Firenze, area inserita nella lista del patrimonio mondiale UNESCO e assoggettata al Regolamento per la tutela e il decoro del patrimonio culturale del centro storico approvato dal Comune. Nel corso di due sopralluoghi della Polizia Municipale, il primo nel giugno 2023 e il secondo nell’ottobre 2023, gli agenti rilevavano che l’esercizio poneva in vendita bevande superalcoliche senza disporre di un servizio igienico di cortesia per i clienti fruibile e in perfetto stato di pulizia durante l’intero orario di apertura.
Alla prima violazione seguiva una sanzione amministrativa pecuniaria e la trasmissione del verbale alla Direzione competente. Accertata la seconda condotta, il Comune avviava il procedimento e adottava il provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività e chiusura definitiva dell’esercizio, sul presupposto della reiterazione. Il titolare impugnava l’atto davanti al TAR, contestando tra l’altro la violazione della riserva di legge in materia sanzionatoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo, con cui si assumeva la lesione del diritto di difesa per essere stata disposta la chiusura mentre pendeva il ricorso amministrativo al Sindaco avverso il verbale. La mera proposizione di quel ricorso non produce alcun effetto impeditivo o sospensivo del potere sanzionatorio, essendo il verbale pienamente efficace e valido. Le garanzie partecipative risultano comunque assicurate dalla comunicazione di avvio del procedimento e dalla valutazione delle memorie difensive.
Il nucleo della decisione è il secondo motivo. Il provvedimento si fondava sul combinato disposto degli artt. 15, commi 1 e 2, e 7, comma 1, lettera a), del Regolamento UNESCO, che prevedono la chiusura dell’esercizio in caso di reiterazione. Il Collegio richiama l’art. 1 L. 689/1981 e la lettura datane dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa: la riserva è relativa, ma la predeterminazione dei presupposti non può essere contenuta in un provvedimento amministrativo, ancorché generale, dovendo la legge fissare i criteri direttivi.
Verificata la normativa primaria, il Tribunale rileva che l’art. 113 L.R. Toscana n. 62/2018 punisce con sanzione pecuniaria le violazioni delle disposizioni in materia igienico-sanitaria ed edilizia e prevede, alla lettera a) del comma 3, il richiamo all’art. 14, che è la norma effettivamente in rilievo. Per la mancanza dei requisiti essenziali il comma 4 dispone la sospensione dell’attività sino al ripristino; il comma 6, in caso di reiterazione, ammette ancora la sola sospensione per un periodo determinato. La chiusura è disciplinata dall’art. 126 della medesima legge regionale, ma solo come conseguenza dell’inosservanza di un provvedimento di sospensione o della sopravvenuta carenza dei requisiti soggettivi e professionali, evenienze estranee alla fattispecie.
Ne consegue il contrasto tra la previsione regolamentare e il sistema sanzionatorio della fonte primaria, con difetto della copertura imposta dall’art. 1 L. 689/1981. Il Collegio esclude la pertinenza della precedente pronuncia della Sezione richiamata dal Comune, che riguardava i vincoli limitativi dell’attività e non il potere sanzionatorio. Il regolamento, non impugnato, non può essere annullato, ma va disapplicato, anche d’ufficio, secondo l’orientamento del giudice amministrativo sul punto.
Il provvedimento applicativo è pertanto illegittimo e viene annullato, con compensazione delle spese in ragione della novità della questione.
Nota della Redazione
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