Sospensione SCIA illegittima se disordini fuori dal locale (TAR Toscana n. 1116 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione dell’efficacia della SCIA per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, adottata dal Questore ai sensi dell’art. 100 del R.D. n. 773/1931, presuppone che all’interno del locale si siano verificati tumulti o gravi disordini idonei a mettere in pericolo l’integrità della collettività e dei frequentatori. I fatti avvenuti all’esterno del pubblico esercizio non integrano il presupposto normativo, salvo che costituiscano la prosecuzione di fatti iniziati all’interno e sempre che tale circostanza sia oggetto di specifico accertamento e documentazione da parte dell’Amministrazione. Il provvedimento che colleghi all’attività del locale un episodio svoltosi sulla pubblica via è quindi affetto da difetto di motivazione e di istruttoria ed è annullabile.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un pubblico esercizio a Firenze in virtù di un contratto di affitto di ramo di azienda. Il Questore della Provincia di Firenze disponeva la sospensione per quindici giorni dell’efficacia della SCIA che autorizzava l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, collegando al locale un episodio di violenta rissa avvenuto nottetempo, con danneggiamento di veicoli in sosta.
La società e il legale rappresentante impugnavano il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione dell’art. 100 del T.U.L.P.S., dell’art. 9 della legge n. 287/1991 e degli artt. 3 e 7 della legge n. 241/1990, oltre a profili di eccesso di potere. Il Ministero dell’Interno si costituiva chiedendo il rigetto. In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza, confermando il decreto monocratico.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha stralciato la documentazione prodotta dall’Amministrazione sei giorni prima dell’udienza, in quanto tardiva e in violazione dei termini dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., che fissa la produzione documentale a quaranta giorni liberi prima dell’udienza.
Nel merito, il Tribunale ha esaminato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, dai quali risulta che l’episodio si è svolto fuori dal locale, su area pubblica tra il marciapiede e il piazzale: un soggetto in divisa arancione ha aggredito un’altra persona brandendo un cartello stradale e la lite si è esaurita in pochi minuti. Non è emersa alcuna situazione di pericolosità interna al locale, né la presenza di avventori in evidente stato di alterazione, contrariamente a quanto riportato nel provvedimento.
Il Collegio ha valorizzato anche l’ispezione effettuata il giorno successivo dalla Polizia Municipale, che ha riscontrato la regolarità dell’impianto di videosorveglianza. Ne ha tratto il difetto dei presupposti applicativi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., non essendosi verificati all’interno del locale tumulti o gravi disordini.
In senso conforme il Tribunale ha richiamato la circolare del Capo della Polizia del 17.07.2019, recante le linee guida per l’applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S., secondo cui i disordini avvenuti all’esterno non rilevano, salvo che siano la prosecuzione di fatti iniziati all’interno e ciò sia stato accertato e documentato dall’Amministrazione. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di motivazione e istruttoria, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.