Aspettativa per dottorato del militare e motivazione individualizzata del diniego (TAR Lombardia n. 2158 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il collocamento in aspettativa del militare ammesso a un corso di dottorato di ricerca, ai sensi dell’art. 911 del D.Lgs. n. 66/2010, non avviene a semplice domanda, ma presuppone un bilanciamento tra le esigenze di formazione del dipendente e quelle della Forza armata. Grava pertanto sull’amministrazione un onere di motivazione puntuale, concreta e individualizzata, riferita alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato, non essendo sufficienti il richiamo a generiche carenze di organico o a esigenze organizzative future e imprevedibili. Le necessità organizzative possono prevalere solo se attuali, concrete e specifiche, dovendosi altrimenti dare prevalenza al diritto allo studio, costituzionalmente garantito anche nei gradi più alti dell’istruzione e nell’interesse della ricerca scientifica. Il diniego privo di tale motivazione è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria, ma l’annullamento non comporta l’accoglimento della domanda di condanna al rilascio del provvedimento, ove residuino margini di discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Una ufficiale medico dell’Aeronautica Militare, in servizio presso un Istituto di Medicina Aerospaziale, è stata ammessa a un corso di dottorato di ricerca presso un ateneo milanese. Con istanza del 30.09.2024 ha chiesto il collocamento in aspettativa retribuita per ragioni di studio ex art. 911 del D.Lgs. n. 66/2010 per l’intera durata legale del corso.
L’amministrazione ha rigettato l’istanza richiamando le esigenze organizzative proprie della Forza armata e la carenza di Ufficiali medici specialisti in otorinolaringoiatria. Avverso tale diniego la ricorrente ha proposto ricorso, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 547/2025, rilevando il fumus boni iuris e ordinando all’amministrazione di riesaminare la fattispecie. All’esito del riesame è stato adottato un nuovo provvedimento di rigetto, impugnato con motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo l’originario provvedimento sostituito da un nuovo atto che autonomamente attualizza la lesione.
Nel merito dei motivi aggiunti, il Tribunale ha ricostruito la disciplina di riferimento nell’art. 911 del D.Lgs. n. 66/2010, che subordina il collocamento in aspettativa alla compatibilità con le esigenze della Forza armata. Da ciò deriva l’onere dell’amministrazione di esplicitare le ragioni per cui l’assenza del militare risulti incompatibile con il regolare funzionamento dell’ufficio, con riferimento alla sede di appartenenza e alla posizione del singolo.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui le determinazioni amministrative che intercettano il diritto allo studio, costituzionalmente garantito, richiedono un onere motivazionale rafforzato: la legittimità del diniego è subordinata a una specifica valutazione riferita alla professionalità, al ruolo e alle peculiarità di impiego dell’interessato. Ha richiamato in proposito la giurisprudenza amministrativa e la giurisprudenza costituzionale sul diritto di accedere ai gradi più alti degli studi e sull’interesse costituzionalmente rilevante della ricerca scientifica.
Applicando tali criteri, il Collegio ha rilevato che il nuovo diniego ripropone la stessa insufficienza motivazionale del precedente. Il provvedimento ridimensiona il parere favorevole del Direttore dell’Istituto, ove la ricorrente presta servizio, e fonda il rigetto su impieghi futuri ed eventuali, “spesso non prevedibili né pianificabili”. Proprio tale riferimento dimostra l’erronea prospettiva: le necessità organizzative possono prevalere solo se attuali, concrete e specifiche, non se esprimono l’intento di mantenere a disposizione una risorsa qualificata.
Anche il riferimento alla futura destinazione di un’altra risorsa specialistica è stato ritenuto scenario meramente eventuale, ulteriormente smentito dalla stessa condotta dell’amministrazione, che ha destinato la ricorrente in missione fuori sede. Infine, le osservazioni sul calo dei carichi di lavoro sono state liquidate con affermazioni generiche, senza riscontro ai dati richiesti in sede di accesso. Il ricorso per motivi aggiunti è stato quindi accolto per difetto di motivazione e istruttoria, con annullamento del provvedimento. È stata invece respinta la domanda di condanna al rilascio del provvedimento, ex art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., residuando margini di discrezionalità ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.a. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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