Accoglienza richiedenti asilo non comprimibile per carenze organizzative (TAR Lazio n. 10045 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, previsto dalla direttiva 2013/33/UE e dal d.lgs. n. 142 del 2015, ha carattere immediato. L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, è tenuta a disporre l’accoglienza nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015. La temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego; l’inserimento in una lista di attesa costituisce atto meramente interlocutorio. Le esigenze organizzative possono incidere solo sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, impugnava il provvedimento del 20 novembre 2025 con cui la Prefettura di Roma aveva comunicato l’impossibilità di dar seguito alla richiesta di inserimento in una struttura di accoglienza. Il diniego era motivato dalla situazione emergenziale, dalla limitata disponibilità di posti e dalla ritenuta assenza di condizioni di vulnerabilità; l’Amministrazione dava atto dell’inserimento del richiedente nella lista dei richiedenti asilo in attesa di accoglienza.

Nelle more del giudizio, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 908 del 2026, l’Amministrazione comunicava l’inserimento del ricorrente presso il CAS di Fiano Romano. All’udienza pubblica del 27 maggio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio preliminarmente escludeva che l’intervenuto inserimento in struttura potesse determinare la cessazione della materia del contendere. Il riconoscimento delle misure di accoglienza era avvenuto in mera esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, al solo fine di ottemperare a un comando giudiziale. Il provvedimento sopravvenuto dava luogo a un assetto di interessi intrinsecamente interinale e provvisorio, destinato a venir meno in caso di esito favorevole all’Amministrazione, secondo il principio espresso dal C.g.a.R.S., 8 febbraio 2024, n. 281.

Nel merito, il Collegio riteneva fondato il primo e assorbente motivo di ricorso, con cui si lamentava la violazione della disciplina in materia di accoglienza. Veniva ribadito l’orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non è suscettibile di compressione per ragioni meramente organizzative o per carenze di posti nelle strutture ordinarie.

In particolare, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 8670 del 7 novembre 2025, il Tribunale affermava che, a fronte dell’istanza di accesso presentata da un richiedente protezione internazionale, l’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, è tenuta a disporre l’accoglienza in una delle strutture di cui agli articoli 9 e 11 del d.lgs. n. 142 del 2015.

Il provvedimento impugnato risultava pertanto illegittimo nella parte in cui aveva fatto discendere dalla carenza di posti e da criteri di priorità una sostanziale negazione, sia pure temporanea, del diritto all’accoglienza. Il Collegio precisava che la temporanea indisponibilità di posti non può tradursi in un diniego, che l’inserimento in una lista di attesa è atto meramente interlocutorio e che le esigenze organizzative possono incidere unicamente sulle modalità dell’accoglienza, non sulla sua attivazione.

Le spese di giudizio venivano compensate, atteso che l’Amministrazione aveva comunque assicurato l’accoglienza in fase cautelare. Il Tribunale confermava altresì l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione del compenso al difensore a separato provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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