Dichiarata improcedibilità per sopravvenuta concessione della cittadinanza (TAR Lazio n. 13444 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso il diniego di cittadinanza italiana qualora l’Amministrazione, in corso di giudizio, abbia emanato il decreto di concessione del beneficio. Nel processo amministrativo, ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori riguardanti i fatti posti a fondamento delle proprie domande; il temperamento del principio con il metodo acquisitivo è giustificato solo per compensare lo squilibrio tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale. Il requisito reddituale per la naturalizzazione deve essere già maturato nel periodo antecedente la presentazione dell’istanza e va dimostrato mediante la copia della dichiarazione dei redditi, facendo comunque fede la banca dati “punto fisco”.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, rilevando la carenza del requisito reddituale per il triennio 2014-2016, valutato in relazione alla composizione del nucleo familiare. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione, dopo aver preannunciato un riesame della posizione, predisposto in data 18/12/2025 il decreto del Presidente della Repubblica di concessione della cittadinanza, eccepiva la cessazione della materia del contendere. Il ricorrente aderiva alla richiesta, contestando però l’asserita novità degli elementi posti a fondamento della rideterminazione favorevole e insistendo per la refusione delle spese di lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che l’emanazione del provvedimento concessorio rendeva improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Quanto alle spese, il Tribunale ha fatto applicazione del principio di soccombenza virtuale, disponendone l’integrale compensazione. La decisione si fonda sulla valutazione che il rigetto dell’istanza fosse adeguatamente motivato con riferimento alla carenza del requisito reddituale per il triennio 2014-2016.
Il Tribunale ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Sezione, secondo cui il requisito reddituale deve risultare già maturato nel periodo antecedente la richiesta di naturalizzazione e deve essere dimostrato attraverso la produzione della dichiarazione dei redditi, facendo fede quanto emerge dalla banca dati “punto fisco”. Ha inoltre precisato che la parte ricorrente non aveva assolto all’onere probatorio su di essa gravante.
Con riferimento al riparto dell’onere della prova, il Collegio ha ribadito che, ai sensi dell’art. 64 cod. proc. amm., ciascuna parte è tenuta a fornire gli elementi probatori riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande ed eccezioni che siano nella propria disponibilità. Il temperamento derivante dal metodo acquisitivo opera solo laddove occorra compensare lo squilibrio tra parte pubblica e privata nella disponibilità del materiale documentale, circostanza non ricorrente nella fattispecie.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.