Stabilizzazione Covid e difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Sicilia n. 1006 del 21.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto i criteri e le modalità di individuazione degli aventi diritto alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021 e della l. n. 14/2023 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, quando il percorso assunzionale si fondi sul mero riscontro dei presupposti di legge e non sull’espletamento di alcuna procedura, neppure lato sensu selettiva o concorsuale. Il giudice amministrativo difetta pertanto di giurisdizione sulle doglianze che investano la scelta tra la procedura Covid e quella di cui all’art. 20 d. lgs. n. 75/2017. È irricevibile il ricorso avverso la delibera applicativa notificata all’interessato completa degli allegati, decorrendo il termine decadenziale dalla percezione della lesività e non dalla conoscenza integrale degli atti richiamati. È inammissibile l’impugnazione della nota che si limiti a confermare precedenti determinazioni, nonché della nota meramente informativa sulle circostanze ostative.
Il Fatto
L’A.S.P. di Catania pubblicava l’8 giugno 2023 un avviso per la ricognizione del personale in servizio durante l’emergenza Covid in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), l. n. 234/2021 e della l. n. 14/2023. La ricorrente, psicologa con contratto a tempo determinato alle dipendenze dell’Azienda, partecipava dichiarando il possesso dei requisiti.
Con delibera n. 1769 del 23 novembre 2023, l’Azienda individuava i dipendenti stabilizzabili senza ulteriore selezione e riservava gli altri a concorso riservato, tra cui la ricorrente. Questa contestava la scelta di non applicare la procedura di cui all’art. 20 d. lgs. n. 75/2017. Seguivano la nota confermativa dell’11 dicembre 2023 e, sui motivi aggiunti, la nota del 9 febbraio 2024, con cui l’Azienda ribadiva la correttezza del proprio operato e precisava i criteri di priorità. La ricorrente impugnava tali determinazioni davanti al TAR.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio esclude la riunione con altro giudizio, trattandosi di scelta facoltativa e discrezionale ai sensi dell’art. 70 c.p.a., e respinge l’eccezione di incompetenza territoriale, poiché sono impugnate le determinazioni aziendali applicative e non gli atti regionali, notificati a mero titolo di litis denuntiatio.
Nel merito, il TAR dichiara il difetto di giurisdizione sui motivi secondo, terzo e quarto del ricorso introduttivo. La contestazione investe un percorso assunzionale fondato sul mero riscontro dei presupposti di legge, senza alcuna procedura comparativa: il personale è individuato in ordine alfabetico e senza attribuzione di punteggi. Richiamando TAR Sicilia, Palermo, n. 3636 del 2023 e TAR Palermo n. 2156 del 2024, il Collegio radica la giurisdizione del giudice ordinario, davanti al quale le doglianze possono essere riproposte ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
Quanto alla delibera n. 1769/2023, il ricorso è irricevibile. La notifica del 28 novembre 2023, completa degli allegati da cui emergeva l’inserimento della ricorrente tra gli ammessi a concorso riservato, rendeva immediatamente percepibile la lesività. Il ricorso, notificato il 5 febbraio 2024, supera il termine dell’art. 41 c.p.a.. La piena conoscenza non richiede l’integrale conoscenza dell’atto, come affermato da Cons. Stato n. 5771 del 2024. Ne consegue la preclusione di ogni accertamento sulla scelta tra procedura Covid e procedura Madia.
La nota dell’11 dicembre 2023 è atto meramente confermativo e non ha valenza lesiva autonoma. Il diniego di autotutela non compie una nuova valutazione degli interessi, salvo il caso di riesame con motivazione nuova, ipotesi qui non ricorrente (Cons. Stato n. 2549 del 2012; Cons. Stato n. 10485 del 2022). Il potere di autotutela resta riservato alla discrezionalità amministrativa, senza obbligo di provvedere. Il vizio di incompetenza è escluso, avendo la nota contenuto univocamente informativo e spettando la competenza alla struttura che gestisce l’istruttoria (C.G.A.R.S. n. 200 del 2024).
Sui motivi aggiunti, le censure sui criteri di stabilizzazione sono inammissibili per difetto di giurisdizione, lamentandosi non il vizio di una procedura concorsuale ma la mancata assunzione per erronea applicazione della legge. Per il resto, la nota del 9 febbraio 2024 conferma integralmente la precedente, senza autonoma motivazione, ed è quindi inammissibile quale atto meramente confermativo (Cons. Stato n. 7581 del 2024). Le spese sono compensate per le peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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