Sindacato debole sulle valutazioni comparative della commissione di avanzamento (Cons. Stato n. 10073 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
I giudizi espressi dalle commissioni di avanzamento del personale costituiscono espressione di un potere valutativo connotato da ampi margini di discrezionalità tecnica, il cui esercizio è soggetto a un sindacato giurisdizionale c.d. debole. Il giudice amministrativo conosce di tali valutazioni nei soli limiti di evidenti e macroscopici profili di illogicità, arbitrarietà e travisamento, idonei a palesare, anche sotto il solo profilo sintomatico, una distorsione nell’esercizio della funzione. L’obbligo motivazionale dell’organo valutante non impone una disamina atomistica di ogni singolo profilo, essendo adeguatamente assolto attraverso la formulazione di giudizi globali di sintesi. È tuttavia necessario che le ragioni della preferenza accordata ad altri candidati risultino percepibili e non fondate su considerazioni macroscopicamente irragionevoli.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura comparativa indetta dalla Consob per la copertura di venti posti con qualifica di funzionario di primo livello, sessione di avanzamento per l’anno 2016. All’esito conseguiva una valutazione che non gli consentiva il posizionamento utile in graduatoria. Impugnava quindi gli esiti dinanzi al TAR Lazio, che con sentenza ne annullava un primo esito valutativo, rilevando l’incongruità dei responsi in ordine ai parametri A.2 e D.2 e imponendo alla Giunta di procedere a un nuovo scrutinio con esplicitazione degli elementi considerati e dei criteri comparativi utilizzati.

La Consob rinnovava la valutazione, che veniva nuovamente impugnata. Il TAR respingeva il ricorso ritenendo la correttezza dell’attività valutativa e la sufficienza di un giudizio globale di sintesi. Il dipendente proponeva appello, dolendosi della sottostima dei punteggi attribuiti ai parametri A.2 e D.2 e della ritenuta genericità della motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla qualificazione del potere esercitato dalla Giunta di scrutinio: si tratta di un potere connotato da ampia discrezionalità, il cui esercizio è soggetto a un sindacato debole, attivabile solo in presenza di evidenti e macroscopici profili di illogicità. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. III, n. 577 del 2015.

Passando al primo motivo, la Corte esamina i punteggi relativi al parametro A.2 « Qualità del servizio prestato ». L’appellante assumeva l’equivalenza delle proprie mansioni a quelle dei colleghi che avevano riportato un punteggio maggiore. Il Collegio ritiene la censura infondata, poiché fondata su un giudizio di equivalenza che si risolve in una valutazione soggettiva alternativa a quella della Commissione. Il verbale n. 9 del 1° luglio 2021 motiva puntualmente le ragioni della valutazione e opera una comparazione con la posizione degli altri candidati, indicando le mansioni e i rischi connessi che giustificavano i punteggi superiori.

Quanto al parametro D.2 « Attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore », la Corte rileva che il verbale dell’8 luglio dà conto della comparazione effettuata, illustrando i profili ritenuti maggiormente significativi delle attività svolte dagli altri concorrenti e le ragioni dell’attribuzione di punteggi superiori in ragione di un più elevato livello di autonomia e di rischi più elevati. Il motivo è quindi infondato.

Con il secondo motivo l’appellante censurava la sentenza nella parte in cui escludeva che l’obbligo motivazionale richieda una scomposizione « atomistica » del giudizio. Il Collegio ritiene la censura infondata, richiamando la sentenza del TAR n. 5380/2020: il giudizio della Commissione non può che essere globale di sintesi, essendo sufficiente che le ragioni della preferenza siano percepibili e non fondate su considerazioni macroscopicamente irragionevoli. Sotto tale profilo, il Collegio esclude il lamentato difetto di motivazione e ritiene l’esito concorsuale coerente con i criteri affermati dalle sentenze del TAR n. 340/2021 e n. 5380/2020.

L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della specificità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *