Porto di pistola, il “dimostrato bisogno” va provato in concreto (TAR Liguria n. 1006 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di pistola presuppongono il dimostrato bisogno dell’arma, che deve essere specifico e non può desumersi dalla sola tipologia di attività svolta dal richiedente. Il pericolo di aggressione prospettato in termini di mera eventualità costituisce un rischio comune alla generalità dei cittadini e non integra il presupposto dell’art. 42 del TULPS. Il giudizio di affidabilità dell’istante ha ad oggetto la complessiva condotta del soggetto, valutabile in sede amministrativa anche a prescindere dalla rilevanza penale dei singoli episodi. Il diniego fondato su più ragioni autonome resta legittimo quando almeno una di esse è corretta, e la censura relativa alle altre risulta inammissibile per difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, tecnico delle telecomunicazioni, chiedeva alla Prefettura il rinnovo della licenza di porto di pistola, ottenuta e sempre rinnovata in passato, invocando esigenze di difesa personale. L’amministrazione acquisiva due relazioni dalla Questura, che segnalava a carico dell’istante plurime annotazioni: omessa custodia di armi, una condanna per falsa testimonianza, una segnalazione per violazione di domicilio e un diverbio in strada.
Dopo la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’accesso agli atti, le deduzioni e l’audizione personale, la Prefettura respingeva l’istanza. Il diniego si fondava sulla genericità delle ragioni addotte e sull’assenza di minacce o comportamenti violenti subiti. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Liguria, con richiesta di tutela cautelare respinta per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dichiarata l’irrilevanza delle eccezioni pregiudiziali stante l’infondatezza nel merito, esamina congiuntamente i due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 42 del TULPS e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre che sulla carenza di istruttoria e sul sviamento.
Il nucleo argomentativo riguarda il dimostrato bisogno: secondo Cons. Stato, sez. III, n. 651 del 2024 — richiamata unitamente a TAR Napoli, sez. V, n. 4802 del 2024 e TAR Lazio-Roma, sez. I, n. 14137 del 2023 — tale presupposto deve essere specifico e non può essere desunto dalla tipologia di attività svolta. Il ricorrente ha sostenuto di operare a volte in luoghi remoti e non presidiati, ma non ha precisato perché tale circostanza, comune a molte attività, determinasse un pericolo concreto per la sua sicurezza. Gli asseriti atti intimidatori, inoltre, non sono risultati provati e sono stati smentiti dalle due relazioni della Questura.
Il Tribunale sottolinea che il diniego ha natura plurimotivata e che la correttezza anche di una sola ragione giustificatrice ne sorregge la legittimità, pure ove gli altri profili fossero fondati. Il Collegio esamina comunque, ad abundantiam, la rilevanza ostativa della violazione di domicilio commessa in ambito familiare. L’episodio, non negato e non sfociato in un procedimento penale, è valutabile in sede amministrativa: l’amministrazione dispone di un potere ampiamente discrezionale volto a valutare la complessiva condotta del richiedente, alla luce del pericolo che si creino occasioni di utilizzo indebito dell’arma. Sul punto il Collegio richiama TAR Lazio-Roma, sez. I, n. 20043 del 2024.
Ne segue l’inammissibilità per difetto di interesse della censura relativa al diverbio in strada: anche se fondata, il provvedimento resterebbe sorretto dalle altre ragioni. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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