Rimodulazione incentivi fotovoltaici e insussistenza di affidamento tutelabile (Cons. Stato n. 1006 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La riduzione e la rimodulazione delle tariffe incentivanti per l’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici, disposte dall’art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014, non integrano una posizione giuridica acquisita in capo ai titolari di impianti entrati in esercizio prima del 31 dicembre 2012. Il diritto a percepire gli incentivi in modo immutato per l’intera durata delle convenzioni con il GSE riguarda incentivi previsti ma non ancora dovuti e non ricade nella tutela dell’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali UE. Non sussiste lesione del legittimo affidamento né della libertà d’impresa ex art. 16 CDFUE, poiché un operatore prudente e avveduto doveva cogliere la temporaneità e la modificabilità del regime di sostegno. L’assenza, nelle convenzioni anteriori al 2012, di una clausola di modifica unilaterale non è elemento determinante, dovendosi valutare il complessivo quadro normativo e la funzione pubblicistica degli incentivi.

Il Fatto

Sette società agricole, titolari di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 200 kw ammessi alla tariffa incentivante in forza di convenzioni ventennali con il GSE, impugnavano davanti al TAR Lazio la rimodulazione degli incentivi introdotta dall’art. 26 del d.l. n. 91/2014 e dai decreti ministeriali attuativi del 16 e 17 ottobre 2014.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 11403/2022, respingeva il ricorso collettivo. Le società proponevano appello, dolendosi dell’erronea applicazione del diritto eurounitario, del difetto di motivazione su un argomento decisivo e della condanna alle spese di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla sentenza della Corte costituzionale n. 16/2017, che ha escluso profili di illegittimità dell’art. 26, comma 3, del d.l. n. 91/2014, qualificando l’intervento come rispondente a un interesse pubblico di equo bilanciamento tra sostegno alle rinnovabili e sostenibilità dei costi a carico degli utenti. La modifica non è stata imprevedibile, trattandosi di regime connotato da temporaneità e mutevolezza.

Sul versante eurounitario il Consiglio di Stato richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE del 15 aprile 2021, cause riunite C-798/18 e C-799/18. Gli Stati membri non sono obbligati ad adottare regimi di sostegno e restano liberi di modificarli o sopprimerli. Il reddito futuro assume rilievo solo se già percepito o oggetto di credito certo. Le convenzioni anteriori al 31 dicembre 2012 si limitavano a fissare le modalità pratiche di erogazione di incentivi assegnati con provvedimento amministrativo.

La Corte respinge l’argomento centrale dell’appello. L’assenza di una clausola di modifica unilaterale nelle convenzioni non radica alcun affidamento tutelabile. Il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 9111 del 13 novembre 2024 e Cons. Stato n. 9306 del 26 novembre 2025, nonché l’ordinanza della Corte di Giustizia n. 306/2022, secondo cui la verifica del giudice del rinvio deve considerare tutti gli elementi della fattispecie e non il solo contenuto negoziale in visione parcellizzata.

Il secondo motivo è disatteso: il primo giudice ha effettuato le verifiche richieste dalla Corte di Giustizia con congrua motivazione. Il terzo è infondato alla stregua dell’art. 91 cod. proc. civ. e dell’art. 26 cod. proc. amm.: la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice, non censurabile per difetto di motivazione, come ribadito da Cass. civ., Sez. III, n. 24197 del 29 agosto 2025 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 8769 del 24 dicembre 2019. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per ragioni di equità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *