Il payback sui dispositivi medici non lede i principi costituzionali e la giurisdizione sulle impugnazioni degli atti regionali spetta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 11449 del 23.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, costituisce una misura ragionevole e proporzionata, non lesiva degli artt. 41, 23, 3, 97 e 117 Cost., né dei principi eurounitari di legittimo affidamento, certezza del diritto e tutela della concorrenza. La disciplina, nota agli operatori sin dal 2015, non opera in modo retroattivo e non altera gli esiti delle gare pubbliche, incidendo ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori. Gli atti regionali di quantificazione degli oneri di ripiano non sono espressione di potere autoritativo: l’attività regionale è interamente vincolata e configura un mero accertamento matematico-contabile. Ne consegue che la controversia, involgendo un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, non del giudice amministrativo.
Il Fatto
La società ricorrente, piccola impresa fornitrice di dispositivi medici al sistema sanitario pugliese all’esito di regolari procedure ad evidenza pubblica, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui è stato attivato, per gli anni 2015-2018, il meccanismo del c.d. payback sui dispositivi medici, introdotto dall’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015. Il contenzioso, originato dalla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si articolava contro i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, nonché contro la determinazione della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022, con cui alla società era stato imputato un importo di ripiano.
Successivamente, la società ha proposto due ricorsi per motivi aggiunti: il primo avverso la determinazione regionale n. 1 dell’8 febbraio 2023, avente ad oggetto il ricalcolo degli oneri, e il secondo avverso la comunicazione regionale del 6 agosto 2025, emanata a seguito dell’art. 7 del d.l. n. 95/2025, che rideterminava gli importi alla luce della nuova disciplina di definizione agevolata. La ricorrente deduceva, tra l’altro, vizi di legittimità costituzionale del meccanismo del payback, la violazione del legittimo affidamento e dei principi del diritto eurounitario, nonché l’intervenuta prescrizione delle pretese per le annualità 2015 e 2016. Le amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha innanzitutto rigettato le censure di illegittimità costituzionale ed eurounitaria della normativa primaria, richiamando integralmente la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha qualificato il payback come contributo solidaristico ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lesivo dell’affidamento degli operatori, i quali erano consapevoli sin dal 2015 dell’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di ripiano in caso di sforamento. Il Collegio ha quindi escluso la natura retroattiva della disciplina, rilevando che l’intervento del 2022 ha reso operative procedure già esistenti e note.
Quanto alle censure concernenti la violazione della normativa europea in materia di appalti, la sentenza osserva che il meccanismo del payback opera ab externo sulla sfera patrimoniale complessiva dei fornitori, senza incidere sulle procedure di affidamento né sul contenuto dei contratti. I decreti ministeriali impugnati sono stati ritenuti legittimi: il D.M. 6 luglio 2022 reca una certificazione chiara e matematica degli scostamenti, mentre il D.M. 6 ottobre 2022 è stato adottato a valle della regolare intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni del 28 settembre 2022. Il TAR ha inoltre respinto la doglianza sulla mancata distinzione tra beni durevoli e beni monouso, precisando che le regole contabili del modello CE non sono determinanti ai fini del meccanismo del payback.
Il profilo centrale della pronuncia riguarda, tuttavia, la giurisdizione. Il Collegio, conformandosi al proprio consolidato indirizzo, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso introduttivo nella parte in cui avversa i provvedimenti regionali, nonché integralmente inammissibili entrambi i ricorsi per motivi aggiunti. L’attività delle Regioni e delle ASL si configura come mero accertamento matematico-contabile, priva di margini di discrezionalità: l’importo dovuto è calcolato applicando una percentuale fissata dalla legge al fatturato determinato secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale. Ne consegue che l’azienda fornitrice vanta un pieno diritto soggettivo al corretto calcolo delle somme, con conseguente devoluzione della controversia al giudice ordinario, potendo la causa essere trasposta ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
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Nota della Redazione
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