Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per avvenuta erogazione della Carta docente (TAR Lombardia n. 2254 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’intervenuta esecuzione, da parte dell’Amministrazione, del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato determina la cessazione della materia del contendere, quando la pretesa azionata risulti pienamente soddisfatta. L’accertamento dell’avvenuta ottemperanza comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che abbia eseguito il giudicato solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna alle spese di lite e alla rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente, con attribuzione diretta ai difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Una docente, in forza della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di € 2.000,00. La sentenza, notificata all’Amministrazione e passata in giudicato, non era stata eseguita.
La docente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione del beneficio e la nomina di un commissario ad acta. In corso di giudizio, il Ministero provvedeva all’erogazione, come segnalato dalla difesa della ricorrente con memoria depositata prima dell’udienza di discussione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che, a seguito dell’erogazione disposta dall’Amministrazione, la domanda della ricorrente era rimasta pienamente soddisfatta. L’esecuzione del giudicato, intervenuta nel corso del giudizio di ottemperanza, ha integrato gli estremi della cessazione della materia del contendere, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Collegio ha precisato che la fattispecie non configurava una mera sopravvenuta carenza di interesse, bensì la piena soddisfazione della pretesa, essendo stato eseguito il comando contenuto nella sentenza ottemperanda. Tale circostanza ha reso non più necessaria la pronuncia sul ricorso né la nomina del commissario ad acta.
Quanto alle spese, il TAR le ha poste a carico del Ministero, tenuto conto della sua soccombenza virtuale, avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Le spese sono state liquidate in € 800,00, oltre oneri e spese generali, con rifusione del contributo unificato e attribuzione diretta ai difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.